Cassation court allows INPS appeal, ruling the three-year limitation period applies retroactively to pension arrears.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed INPS's appeal against the Perugia Court of Appeal's decision, ordering the lower court to retry the case. INPS argued that the three-year limitation period for pension recalculation claims applies retroactively to rates accrued before the law's enactment. The court rejected the applicant's defense that the period should only apply to future rates, establishing that the new limitation rule governs all pending claims to balance legislative intent with private interest protection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 DPR n. 639/1970; Art. 38 DL n. 98/2011: The three-year limitation period for pension recalculation claims applies retroactively to all accrued rates, regardless of when they were earned, to ensure the legislative intent of limiting claims is fully realized.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19567-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - contro DE BONIS ALBERTO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SILVIA SOLIMANDO, EMILIO SOLIMANDO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 190/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/12/2018 R.G.N. 204/2018;
Oggetto Riliquidazione pensione- decadenzaart. 47 del d.P.R. n.R.G.N.19567/2019 Cron. Rep. Ud.31/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI. RILEVATO CHE INPS impugna la sentenza n. 190/2018 della Corte d’appello di Perugia che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Terni che aveva accolto il ricorso di Alberto De Bonis volto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, escludendo la decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970.
Propone un unico motivo di ricorso, illustrato da memoria, ove richiama precedenti di legittimità a sé favorevoli. Alberto De Bonis resiste con controricorso, illustrato da memoria, in cui prende atto della giurisprudenza di legittimità sopravvenuta che ritiene applicabile il termine decadenziale con decorrenza dall’entrata in vigore della legge e per i rati maturati nel triennio anteriore al deposito del ricorso, chiedendo, in via subordinata, la cassazione con decisione nel merito. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 31 gennaio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 47 del DPR n. 639/1970, come novellato dall’art. 38, comma 1, lett. d, numero 1, del DL n. 98/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011 e dell’art. 252 disp. att. cod. civ., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., per aver erroneamente la Corte d’appello ritenuto che, poiché la pensione aveva una decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dell’art. 38 cit., non trovava applicazione il termine di decadenza triennale introdotto da quest’ultimo.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (come da ultimo Cass. n. 13451/2024, n. 13436/2024, n. 11943/2024, con i precedenti ivi citati, ex multis , Cass. n. 123/2022, n. 17430/2021, n. 28416/2020, n. 3580/2019, n. 29754/2019, n.16661/2018), il termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98/2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito nella legge n. 111/2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, e quindi alle fattispecie di ricalcolo del trattamento pensionistico, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione, con ciò ribadendo i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352/2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV).
Come da ultimo si legge in Cass. n. 13451/2024, «la questione, di diritto transitorio, ha riguardato l'incidenza su una situazione ancora pendente della legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine di decadenza. Si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.
Si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014)». Inoltre, l’art. 38 cit. ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un ult. comma, sia introducendo l’art. 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonchè delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito diriliquidazioni".
Sempre Cass. n. 13451/2024 osserva poi che «l'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'art. 38, dove si afferma che, a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile; l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale.
Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta». Il ricorso va, dunque, accolto nei termini indicati. La sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione affinchè esamini la fattispecie alla luce dei principi sopra esposti e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione,