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Decreto — n. 8410/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for judgment within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 8410/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Bologna Court of Appeal's judgment extinguished. The appellant, Villa Gaia S.r.l., failed to request a decision on the appeal after the court proposed a judgment under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without addressing the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: An appeal filed under Article 380-bis is deemed withdrawn if the appellant does not request a decision within forty days of the court's proposal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal Art. 380-bis c.p.c. judicial extinction failure to respond proposed judgment legittimazione a contestare licenza ricorso per cassazione asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
170/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 149 bis, comma 7, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
170/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380- bis c.p
170/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11793/2024R.G. proposto da: VILLA GAIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatacome in atti, rappresentata e difes a dall’avvocato Mariarosaria Cicatiello,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro STEFANIA RICCI -intimata- avverso la SENTENZA n. 170/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla avvenuta notificazione della anzidetta proposta,effettuata ai sensi degli articoli 136, comma 3, c.p.c. e 149 bis, comma 7, c.p.c., senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Così deciso