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Ordinanza — n. 8407/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS pension appeal, reinstating the daily earnings cap for 'quota B' calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8407/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Florence Court of Appeal's decision regarding Alessandro Zanon's pension. The lower court had incorrectly excluded the daily earnings cap from the 'quota B' calculation for entertainment workers. The court ruled that this cap remains valid and was not abrogated by subsequent legislation, thereby overturning the lower court's judgment and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420/1971; Art. 4, D.Lgs. n. 182/1997: The daily earnings cap for pensionable remuneration in the determination of 'quota B' for entertainment workers remains in force and cannot be disregarded by the courts.

Parole chiave

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pension quota B entertainment workers daily earnings cap INPS pension judicial precedent aliquota della rendita d'invalidità soppressione della rendita incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420/1971
CONSIDERATO CHE: 3.Con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del D.P.R.
Art. 4, D.Lgs. n. 182/1997
1420 del 1971e dell'art. 4 del D.Lgs.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Alle compiute argomentazioni delle pronunce richiamate si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
Alle compiute argomentazioni delle pronunce richiamate si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 35136 del 2024
Cass. nr. 23988 del 2024
Cass. nr. 23988 del 2024), il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d'Appello in ordine all'abrogazione del «massimale pensionabile» per la «quota B».
Cass. nr. 28565 del 2022
7.In sostanza, ove la impugnazione investa anche uno solo degli elementi della «sequenza minima» fatto/norma/effetto nessun giudicato interno può dirsi formato (fra le molte, di recente, Cass. nr. 28565 del 2022).
Cass. n. 36056 del 2022
Cass. n. 36056 del 2022; Cass.
Cass. n. 15651 del 2023
36056 del 2022; Cass. n. 15651 del 2023; Cass.
Cass. n. 31952 del 2024
15651 del 2023; Cass. n. 31952 del 2024).
Cass. nr. 24245 del 2023
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8608-2023 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro ZANON ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA MURINEDDU, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n.651/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/10/2022 R.G.N. 9/2022;

Oggetto Pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo. Determinazione della “quota B”. R.G.N.8608/2023 Cron. Rep. Ud.30/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dalla Consiglier a Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Alessandro Zanon volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico maturatoa carico della gestione ex ENPALS, avente decorrenza febbraio 2012, senza l'applicazione del massimale pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, D.P.R. nr. 1420 del 1971, ai fini della determinazione della cd.

«quota b». 2.Avverso tale pronuncia, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. Ha resistito, con controricorso, Alessandro Zanon. CONSIDERATO CHE: 3.Con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420 del 1971e dell'art. 4 del D.Lgs. nr. 182 del 1997, per avere la Corte di merito ritenuto che, nel calcolo della quota di pensione già a carico dell'ENPALS corrispondente alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (c.d. «quota B»), non dovesse trovare applicazione il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420del 1971. 4.In via preliminare, deve essere disattesa la eccezione di giudicato interno sollevata dalla difesa della parte controricorrente, volta alla dichiarazione dell’intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza con il quale il Tribunale ha accertato, in ordine alla quota B del trattamento di pensione (per cui è causa), che l’Ente ha errato anche nella parte in cui ha conteggiato un numero di contributi giornalieri inferiore a quello effettivo. 5.Come già affermato nei precedenti resi da questa Corte in cause sovrapponibili (Cass. nr.35136 del 2024;

Cass. nr. 23988 del 2024), il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d'Appello in ordine all'abrogazione del «massimale pensionabile» per la «quota B». Ne consegue che il computo di tale quota rappresenta un tema ancora controverso e che nessun giudicato interno può precluderne l'esame. 6.Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni della pronuncia gravata, ma sull'unità minima di decisione, che è quella che ricollega ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto; in tal senso si è anche parlato di «unità minima suscettibile di passaggio in giudicato». 7.In sostanza, ove la impugnazione investa anche uno solo degli elementi della «sequenza minima» fatto/norma/effetto nessun giudicato interno può dirsi formato (fra le molte, di recente, Cass. nr. 28565 del 2022). 8.Nel merito, il motivo è fondato. 9.Questa Corte ha già esaminato la questione qui devoluta, affermando il principio di diritto per il quale «In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del D.Lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS» (cfr. tra le tante:

Cass. n. 36056 del 2022; Cass. n. 15651 del 2023; Cass. n. 31952 del 2024).

10. A tali conclusioni, questa Corte è giunta sulla scorta dell'interpretazione letterale e sistematica della normativa e dell'analisi della sua evoluzione diacronica, verificando la compatibilità con la Costituzione e vagliando in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata e nel controricorso (fra le molte, ancheCass. nr. 24245 del 2023).

11. Alle compiute argomentazioni delle pronunce richiamate si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. D’altronde, il controricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare l'orientamento costante, che anche l'Istituto richiama nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell'adunanza camerale.

12. Segue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.13. La causa è rinviata alla Corte d'Appello di Firenze , che, in diversa composizione, riesaminerà la controversia, uniformandosi ai principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e pronunciando, anche, sulle spese dell'odierno giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le