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Ordinanza — n. 8404/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, reinstating the pensionable income cap for 'quota B' in entertainment workers' pensions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8404/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against a lower court ruling that had excluded the pensionable income cap for 'quota B' in entertainment workers' pensions. The INPS argued that the statutory maximum for daily pensionable remuneration should apply to years of service after December 31, 1992, while the lower court had found this limit abrogated. The court rejected the claim of internal res judicata and confirmed that the legislative ceiling remains valid to balance constitutional interests, thereby overturning the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420/1971; Art. 4, D.Lgs. n. 182/1997: The maximum limit for daily pensionable remuneration established by the 1971 decree applies to the calculation of the 'quota B' for entertainment workers, and this limit has not been abrogated by subsequent legislation.

Parole chiave

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pensionable income cap quota B calculation entertainment workers internal res judicata pensionable remuneration limit ricalcolo della rendita di invalidità soppressione della rendita diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420/1971
C on l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione dell'art. 12del D.P.R.
Art. 4, D.Lgs. n. 182/1997
1420 del 1971 e dell' art. 4del D.Lgs.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
11.Alle compiute argomentazioni delle pronunce richiamate si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 35136 del 2024
Cass. nr. 23988 del 2024
Cass. nr. 28565 del 2022
Cass. n. 36056 del 2022
Cass. n. 36056 del 2022; Cass.
Cass. n. 15651 del 2023
36056 del 2022; Cass. n. 15651 del 2023; Cass.
Cass. n. 31952 del 2024
15651 del 2023; Cass. n. 31952 del 2024).
Cass. nr. 24245 del 2023
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10707-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro SALERNO CHIARA in qualità di erede di TULLI VALERIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA MURINEDDU, che la rappresenta e difende; -controricorrente – Oggetto Pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo. Determinazione della “quota B”. R.G.N.10707/2022 Cron. Rep. Ud.30/01/2025 CC avverso la sentenza n.3834/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2021 R.G.N. 2429/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dalla Consiglier a Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. Con sentenza nr. 3834 del 2021, la Corte d'Appello di Roma, per quanto solo rileva in questa sede, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Valeria Tulli, dante causa dell’odierna controricorrente, volta alla riliquidazione dei supplementi di pensione, maturati a carico della gestione ex ENPALS , senza l'applicazione del massimale pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, D.P.R. nr. 1420del 1971 , ai fini della determinazione della cd. «quota b», in relazione al periodo successivo al 12 maggio 2013.

2. A vverso tale pronuncia , l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. Ha resistito, con controricorso, Chiara Salerno, nella qualità specificata in epigrafe. CONSIDERATO CHE:

3. C on l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione dell'art. 12del D.P.R. n. 1420 del 1971 e dell' art. 4del D.Lgs. n r . 182 del 1997 , per avere la Corte di merito ritenuto che, nel calcolo della quota di pensione già a carico dell'ENPALS corrispondente alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (c.d. « quota B » ) , non dovesse trovare applicazione il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420del 1971.4. In via preliminare , deve essere disattesa la eccezione di giudicato interno sollevata dalla difesa della parte controricorrente, volta alla dichiarazione dell’intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza con il quale il Tribunale ha accertato, in ordine alla quotaB dei supplementi di pensione (per cui è causa), che l’Ente ha errato anche nella parte in cui ha conteggiato un numero di contributi giornalieri inferiore a quello effettivo.

5. Come già affermato nei precedenti resi da questa Corte in cause sovrapponibili (Cass. nr.35136 del 2024; Cass.nr. 23988 del 2024), il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d'Appello in ordine all'abrogazione del «massimale pensionabile» per la «quota B». Ne consegue che il computo di tale quota rappresenta un tema ancora controverso e che nessun giudicato interno può precluderne l'esame.

6. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni della pronuncia gravata, ma sull'unità minima di decisione, che è quella che ricollega ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto; in tal senso si è anche parlato di «unità minima suscettibile di passaggio in giudicato».

7. In sostanza, ove la impugnazione investa anche uno solo degli elementi della «sequenza minima» fatto/norma/effetto nessun giudicato interno può dirsi formato (fra le molte, di recente, Cass.nr. 28565 del 2022).

8. Nel merito, il motivo è fondato .

9. Questa Corte ha già esaminato la questione qui devoluta, affermando il principio di diritto per il quale «In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del D.Lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS» (cfr. tra le tante:

Cass. n. 36056 del 2022; Cass. n. 15651 del 2023; Cass. n. 31952 del 2024).

10. A tali conclusioni, questa Corte è giunta sulla scorta dell'interpretazione letterale e sistematica della normativa e dell'analisi della sua evoluzione diacronica, verificando la compatibilità con la Costituzione e vagliando in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata e nel controricorso (fra le molte, ancheCass. nr. 24245 del 2023 ). 11.Alle compiute argomentazioni delle pronunce richiamate si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. D’altronde, la controricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare l'orientamento costante, che anche l'Istituto richiama nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell'adunanza camerale. 12.Segue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. 13.La causa è rinviata alla Corte d'Appello di Roma, che, in diversa composizione, riesaminerà la controversia, uniformandosi ai principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e pronunciando, anche, sulle spese dell'odierno giudizio.

PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese