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Ordinanza — n. 8335/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's voluntary withdrawal after court ordered re-notification of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8335/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the appellant's voluntary withdrawal of the appeal. Although the appeal had been improperly notified to the appellant's lawyers rather than the appellant personally, the court had already ordered a re-notification, setting a new deadline. The appellant's counsel subsequently filed a formal waiver of the appeal, leading the court to terminate the case without addressing the procedural defect or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 306 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a cassation appeal is notified to the wrong party and re-notified, a subsequent voluntary waiver by the appellant extinguishes the proceedings without further disposition on costs.

Parole chiave

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cassation appeal improper notification re-notification order voluntary waiver extinction of proceedings contumacious appellant costs allocation restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
11797/2024, con cui questa Corte, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione.
Art. 306 c.p.c.
In data 31/01/2025 il difensore della ricorrente ha depositato “rinunzia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.”, allegando mail – rivolta al predetto difensore –con cui la società ricorrente dichiara di non voler procedere alla rinotifica del ricorso.
Art. 391 c.p.c.
Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult.
art. 291 c.p
11797/2024, con cui questa Corte, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione.
art. 306 c.p
In data 31/01/2025 il difensore della ricorrente ha depositato “rinunzia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.”, allegando mail – rivolta al predetto difensore –con cui la società ricorrente dichiara di non voler procedere alla rinotifica del ricorso.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23570/2019r.g., proposto da Filidimoda srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via della Conciliazione n. 10, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Pezzali. ricorrente contro Scida Evelina Antonietta. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 717/2019 pubblicata in data 08/03/2019, n.r.g. 1984/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/02/2025dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello; RILEVATO E CONSIDERATO CHE Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe Filidimoda srlha proposto ricorso per cassazione, che è stato notificato a due avvocati invece che alla Scida personalmente, la qualeera rimasta appellata contumace in secondo grado, come risulta dalla sentenza d’appello e come riconosce anche la ricorrente (v. ricorso per cassazione p. 10).

Quindi il ricorso per cassazione andava notificato personalmente, sicché OGGETTO: l’avvenuta notifica ai difensori e procuratori della Scida nel giudizio di primo grado è stata ritenuta nulla. Ne è conseguita l’ordinanza n. 11797/2024, con cui questa Corte, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione. Tale ordinanza è stata comunicata in data 02/05/2024 come risulta dalla PEC della cancelleria. Quindi il termine di trenta giorni per l’adempimento scadeva l’01/06/2024 che era sabato e quindi differito al 03/06/2024.

In data 31/01/2025 il difensore della ricorrente ha depositato “rinunzia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.”, allegando mail – rivolta al predetto difensore –con cui la società ricorrente dichiara di non voler procedere alla rinotifica del ricorso. Preso atto di questa rinunzia, va dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezio