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Ordinanza — n. 8159/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal after parties reach settlement, ending all litigation and costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8159/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the contentious matter and litigation costs ceased following a settlement reached by the parties in the labor tribunal. The appellant had previously challenged a lower court ruling awarding holiday pay including shift and equalization allowances to the employee. Because the dispute was resolved amicably before the final judgment, the court terminated the proceedings without issuing a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 393 c.p.c.; Art. 394 c.p.c.: Upon a settlement reached by the parties in the labor tribunal, the court declares the contentious matter and litigation costs ceased, terminating the proceedings.

Parole chiave

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labor dispute settlement cessation of litigation litigation costs termination Corte di Cassazione holiday pay allowance impugnabilità della decisione di rinvio opposizione rappresentanza legale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 393 c.p.c.
Art. 394 c.p.c.
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5820/2024 R.G. proposto da : MIGLIACCIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato BIONDI PASQUALE (BNDPQL75P02A783K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MIGLIACCIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato BIONDI PASQUALE (BNDPQL75P02A783K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. -intimato- sul controricorso incidentale proposto da ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALLOCCA PASQUALE (LLCPQL64A08I820R) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 367/2024 depositata il 21/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 21.2.24 la corte d’appello di Napoli ha dichiarato il diritto del lavoratore in epigrafe percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva dell’indennità per equa dell’indennità compensative e dell’indennità di turno e condannato EAV Srl al pagamento della somma relativa oltre accessori. In particolare, la corte ha ritenuto di compensare le spese del doppio grado di giudizio per l’accoglimento solo parziale della domanda e l’oscillamento giurisprudenziale in materia.

Avverso tale sentenza ricorre sulle spese il lavoratore per un motivo, cui resiste con controricorso EAV, che propone ricorso incidentale per tre motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Con atto del 24.7.24 le parti hanno conciliato la lite in sede sindacale, sicché la ricorrente con memoria del 4.2.25 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite. p.q.m. dichiara cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite.

Cos