Italian Court allows correction of Cassation order to add lawyer fee deduction for opposing counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation accepted an application to correct a material error in its own previous order. The error involved omitting a provision to deduct legal fees for the opposing counsel's lawyer, despite such a request being included in the counter-petition. The court ruled that the appropriate remedy for this omission is the material error correction procedure under the Civil Procedure Code, rather than standard appeals, to ensure the lawyer's right to fee recovery is respected efficiently.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; The omission of a provision to deduct legal fees for the opposing counsel's lawyer in a Cassation order constitutes a material error correctable via the specific procedure, ensuring the lawyer's right to fee recovery without requiring standard appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 11443/2019 R.G. proposto da I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Guadagnino e Lucia Policastro -ricorrente - contro -controricorrenti - nonché contro Domenica SESSA -intimata - Per la correzione di errore materiale nell’ordinanza n. 27807/2024 della Corte di Cassazione, depositata il 28.10.2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.3.2025 dal Consigliere Roberto Bellè.
RILEVATO CHE è stata proposta istanza per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza sopra citata e consistente nell’essersi omesso di disporre la distrazione delle spese a favore del difensore, nonostante la richiesta fattane nel controricorso; l’istanza è stata notificata all’INPS in data 30.10.2024 e l’avviso di trattazione in adunanza camerale è stato regolarmente comunicato alle parti. CONSIDERATO CHE l’istanza è fondata e va accolta, in quanto nel controricorso delle parti poi risultate beneficiarie del rimborso delle spese legali era contenuta la corrispondente dichiarazione e richiesta di rito; valgono poi i seguenti principi: - in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5082); - il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura (Cass. 31 maggio 2023, n. 15302); non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., S.U., 14 novembre 2024, n. 29432).
P.Q.M.
La Corteaccoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 27807/2024 di questa Corte, pubblicata il 28.10.2024, nell'ambito del giudizio di cui al NRG n. 11443/2019, sia integrato nel senso che, dopo le parole "agli accessori di legge", si aggiunga "con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Antonio Carbonelli”; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull'originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di c