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Decreto — n. 8103/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8103/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8103/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 24152 del 2024 proposto da: ARDITA GIUSErappresentata e difesa dall’avv. Domenico Naso, presso cui elettivamente domicilia in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b -ricorrente- contro ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, in persona del legale rapp. pro tempore intimato- avverso la sentenza n.1846/2024 pubblicata in data 14.5.2024 della Corte d'Appello di Roma, RG n.3004/2023 R.G. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Nulla spese atteso che la controparte è rimasta intimata.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8103/2025 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. civ. 24152 del 2024 proposto da: ARDITA GIUSErappresentata e difesa dall’avv. Domenico Naso, presso cui elettivamente domicilia in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b -ricorrente- contro ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, in persona del legale rapp. pro tempore intimato- avverso la sentenza n.1846/2024 pubblicata in data 14.5.2024 della Corte d'Appello di Roma, RG n.3004/2023 R.G. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Nulla spese atteso che la controparte è rimasta intimata.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative proposta di giudizio contenzioso dell'assicurazione invalidità decisione incidentale impugnabile riesame della rendita AI perizia medica superata

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Nulla spese atteso che la controparte è rimasta intimata.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 24152 del 2024 proposto da: ARDITA GIUSErappresentata e difesa dall’avv. Domenico Naso, presso cui elettivamente domicilia in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b -ricorrente- contro ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, in persona del legale rapp. pro tempore intimato- avverso la sentenza n.1846/2024 pubblicata in data 14.5.2024 della Corte d'Appello di Roma, RG n.3004/2023 R.G. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Nulla spese atteso che la controparte è rimasta intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 24marzo 2025