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Ordinanza — n. 8014/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses acquiescence claim but allows main appeal regarding termination of litigation due to new employment contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8014/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal admissible while dismissing the incidental appeal regarding acquiescence. The Ministry argued that the lower court erred in terminating the dispute after the teacher's indefinite contract was signed, claiming the placement in the second ranking category was merely preparatory. The Court ruled that because the teacher insisted on her original claims in her submissions, she retained the right to a judgment on the merits, preventing the termination of the matter.

Regesto Legislator

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Art. 282 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A judge cannot declare the subject matter of the dispute terminated merely because a party has produced facts that could deprive them of interest, if the other party's submissions demonstrate a determination to obtain a decision on the merits.

Parole chiave

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cessazione materia contendere acquiescenza eccezione giudizio di cassazione specificità motivi contratto indeterminato graduatorie scuola rinvio composizione diversa validità del contratto a termine

Disposizioni normative citate

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Art. 282 c.p.c.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
col secondo mezzosi denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione contraddittoria o apparente, in relazione all’art. 360 n.
Art. 366 n. 4 c.p.c.
Legge n. 124/1999
Legge n. 107/2015
civ., anche in relazione alla declaratoria di cessata materia del contendere,e si denuncia violazione e falsa applicazione della legge n.124/1999 e della legge n. 107/2015, in relazione all'articolo 360 comma 1,n.
articolo 282 cod. proc. civ
nel primo motivo diricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 282 cod. proc. civ., anche in relazione alla declaratoria di cessata materia del contendere,e si denuncia violazione e falsa applicazione della legge n.124/1999 e della legge n.
art. 360 cod. proc. civ
col secondo mezzosi denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione contraddittoria o apparente, in relazione all’art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11813/2016
Cass. n. 16886/2015
11813/2016, Cass. n. 16886/2015, Cass.
Cass. n. 23289/2007
16886/2015, Cass. n. 23289/2007, Cass.
Cass. n. 27460/2006
23289/2007, Cass. n. 27460/2006, Cass.
Cass. n. 6395/2004
Cass. n. 8478/2003
Cass. n. 12090/2002
Cass. n. 4127/2002
8478/2003, Cass.12090/2002, Cass. n. 4127/2002, Cass.
Cass. n. 9949/2001
4127/2002, Cass. n. 9949/2001, n.
Cass. n. 13401/2001
Cass. n. 8607/2000
Cass. n. 4904/2021
Cass. Ord. n. 15517/2020
Cass. Ord. n. 13735/2020
Cass. Ord. n. 20910/2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24185-2021 proposto da: MINISTERO DELL'STRUZIONE (GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SASSARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrenti principal i - contro CABIZZA GIULIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIANGELINA PIRA; -controricorrente – ricorrente incidentale - Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N.24185/2021 Cron. Rep. Ud.19/02/2025 CC avverso la sentenza n. 90/2021 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 14/04/2021 R.G.N. 200/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:

1. la Corte territoriale con la pronuncia oggetto di censura, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto il diritto di Giulia Cabizza a essere inserita nella II fascia delle graduatorie di istituto finalizzate all’insegnamento nelle classi della scuola secondaria, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ciò in ragione dell'avvenuta stipula, in data 2/9/2019, con l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna di un contratto di lavoro a tempo indeterminato,ed ha, al contempo, rigettato l'eccezione di acquiescenza, come formulata dall'appellata Cabizza alla luce del fatto che il contratto di lavoro era stato comunque stipulato dopo la proposizione del gravame;

2. contro la sentenza dei giudici di secondo grado propongono ricorso per Cassazione il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna con due motivi cui si oppone con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale condizionatoillustrato da memoria, la lavoratrice . CONSIDERATO CHE:

1. nel primo motivo diricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 282 cod. proc. civ., anche in relazione alla declaratoria di cessata materia del contendere,e si denuncia violazione e falsa applicazione della legge n.124/1999 e della legge n. 107/2015, in relazione all'articolo 360 comma 1,n. 3 , cod. proc. civ. ; secondo le amministrazioni ricorrenti la declaratoria di cessazione della materia del contendere è errata, posto che l'inserimento della ricorrente in seconda fascia e la successiva stipula del contratto di lavoro erano avvenuti in esecuzione della sentenza del T ribunale di Sassari n. 124 / 2018 oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte d'appello; tant'è che al contratto di lavoro a tempo indeterminato del 2/9/2019 era stata apposta la clausola risolutiva espressa condizionata appunto alla sussistenza di un valido titolo di accesso in graduatoria ( la cui ricorrenza, contestata dall'amministrazione appellante, costituiva l'oggetto del contendere); nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell’udienza, debitamente riportate ai fini del requisito di specificità di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., le amministrazioni‒ nel richiamarsi all’atto d’appello, ivi comprese le sue conclusioni ‒ avevano , infatti, ribadito che non erano configurabili né i presupposti dell’acquiescenza né quelli della cessazione della materia del contendere;

2. col secondo mezzosi denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione contraddittoria o apparente, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.; le medesime considerazioni di cui al primo motivo fanno emergere la manifesta illogicità della motivazione resa dalla Corte d’appello la quale aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ragione dell’avvenuta stipula di un contratto concluso in doverosa esecuzione della sentenza sfavorevole del Tribunale;3. il ricorso principale, nelle sue diverse articolazioni, può trovare accoglimento per il profilo dedotto dalle amministrazioni,id est l’ insussistenza di un fatto suscettibile di privare di interesse alla conclusione del giudizio, tale non potendo ritenersi la stipula, da parte del MIUR, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la controricorrente in attuazione del dictum di prime cure sulla cui riforma l’amministrazione insisteva per la ritenuta carenza del titolo idoneoall’inserimento nella II fascia delle graduatorie; 3.1 invero l'adeguamento, da parte dell'Amministrazione scolastica, della graduatoria d’istituto in dipendenza della statuizione del primo giudice e la successiva ‒ rispetto alla proposizione dell’appello ‒ stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminatoin conseguenza di tale adempimento, sono condotte che possono risultare fondat e su lla mera volontà di evitare pregiudizi all'Amministrazione rimasta soccombente in prima istanza (cfr.

Cass. 14368/14, 1963/12, 16460/2004) , come talinon idonee a integrare ex se una causa di cessazione della materia del contendere; la cessazione della materia del contendere si ha, infatti,per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito ( così di recente: Cass., Sez. 2 - , n. 30251 del 31/10/2023); l’attuazione del dictum di primo grado mediante stipula del contratto successivamente all’emissione della sentenza non vale (dunque) a d integra re una cessazione della materia del contendere,la quale costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, e, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto ‒ cosa qui incontrovertibilmente non avvenuta (cfr., nella stessa sentenza impugnata, le «conclusioni degli appellanti come da atto d’appello»ivi riportate) ‒ dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia, sottopon endo al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata; 3.2 deve escludersi, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, uno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 11813/2016, Cass. n. 16886/2015, Cass. n. 23289/2007, Cass. n. 27460/2006, Cass. n. 6395 /2004, Cass. 8478/2003, Cass.12090/2002, Cass. n. 4127/2002, Cass. n. 9949/2001, n. 13401/2001, Cass. n.8607 /2000);

4. tanto basta per l’accoglimento del ricorso principale e la cassazione della sentenza, con declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, il quale ripropone, senza neppure indicare uno dei vizi enucleati dall’art. 360 cod. proc. civ., l’eccezione di acquiescenza formulata in fase d’appello ed ivi disattesa, con argomenti inammissibilmente formulat i a critica libera, come tali priv i di specificità e diretta riferibilità al decisum, dovendo trovare qui applicazione il principio per cui nel giudizio di cassazione i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione gravata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza gravata è senz’altro assimilabile alla mancata enunciazione, richiesta dall'art. 366 n. 4 c od . p roc . c iv . , e determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 4904 del 2021; Cass. , Sez. 5 - , Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13735 del 03/07/2020; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20910 del 07/09/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17125 del 03/08/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005);

5. conclusivamente, va accolto il ricorso principale mentre dev’essere dichiarato inammissibile quello incidentale; la sentenza impugnata, la cui motivazione è affetta dai vizi sopra richiamati, dev’essere cassata con rinvio, anche per le spese,alla corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Cagliari in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello p