Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal via labor arbitration settlement, extinguishing the case without costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation extinguished the cassation appeal filed by La Doria S.p.A. against a lower court order reinstating employee Curcio Pietro. Although the appellant initially sought to challenge the appellate judgment mandating reinstatement and severance pay, the dispute was resolved through a settlement agreement reached in labor arbitration. The court ruled that the plaintiff's formal declaration of withdrawal, accepted by the opposing party, legally terminated the proceedings without any further costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380bis1 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: A cassation appeal is extinguished by the plaintiff's express renunciation following a settlement reached in labor arbitration, provided the counterparty accepts the withdrawal.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14264-2023 proposto da: LA DORIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERLUIGI RIZZO; -ricorrente - contro CURCIO PIETRO; -intimato - avverso la sentenza n. 170/2023 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/05/2023 R.G.N. 509/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in atti, accogliendo il reclamo proposto da Curcio Pietro ha annullato il licenziamento intimatogli il 7.6.2021 dalla società La Doria Spa Oggetto R.G.N.14264/2023 Cron.
Rep. Ud.22/01/2025 CC condannando a datrice a reintegrarlo nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di atto, oltre che al versamento dei contributi e spese processuali liquidate in sentenza. Avverso la sentenza La Doria Spa ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Curcio Pietro è rimasto intimato e non ha svolto attività difensive. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Motivi della decisione Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto depositato in questo giudizio, con il quale la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per intervenuta conciliazione della lite tra le parti intervenuta in sede sindacale, come da verbale in data 6.8.2024; in cui la controparte ha pure dichiarato di accettare la predetta rinunzia con compensazione delle spese.
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così