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Ordinanza — n. 7994/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding alleged disguised employment of socially useful workers by the Sicilian Region.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7994/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by former 'socially useful workers' against the Sicilian Region and its agencies. The lower court determined that the relationship was merely assistential and project-based, not a disguised subordinate employment contract. The court upheld this decision, ruling that the workers were not directly subject to the Region's disciplinary power and that the causal link remained strictly tied to the assistential project.

Regesto Legislator

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Art. 2126 c.c.; Art. 112 c.p.c.: The court establishes that a relationship with a public body is not a disguised subordinate employment contract if the workers are merely project participants without direct subordination to the public entity.

Parole chiave

Generato dall'IA
disguised employment socially useful workers public body subordination assistential project disciplinary power assistenza e previdenza sociale accredito per compiti assistenziali prestazioni d'invalidità professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2126 c.c.
Art. 112 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
art. 2126 c.c
art. 4 d.lgs. n. 81/2000
468/1997 (poi riprodotto dall’art. 4 d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 25672 del 2017
Cass., n. 14185 del 2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19471-2021 proposto da: BATTAGLIA FRANCESCA, CHIARELLO DIANA, SCHILLACI PATRIZIA, D'ANGELO GIOVANNA, BELLANTE ROSALIA, CASSATA FRANCA ANTONIETTA MARIA, MARTINES CATERINA, CASAMENTO ANTONINA, FANTAUZZI MARIA, tutte domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato FILIPPO VITRANO; -ricorrenti - contro - REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, ASSESSORATO Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.19471/2021 Cron.

Rep. Ud.21/02/2025 CC REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTUTTURE E DELLA MOBILITA', in persona dei rispettivi Assessori pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 449/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2021 R.G.N. 401/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO che, con sentenza del 16 giugno 2021, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Palermo e rigettava la domanda proposta da Patrizia Schillaci e altri nei confronti dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive e all’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità avente ad oggetto - sul presupposto della riferibilità di fatto all’Assessorato alle Attività Produttive del rapporto di lavoro formalmente costituito con la Servizi per l’Occupazione S.r.l. e poi con la Trinacria Onlus quali soggetti attuatori dei piani di inserimento professionale dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino della c.d.

Emergenza Palermo e del suo svolgimento, da oltre sette anni, secondo il regime tipico del lavoro subordinato per l’espletamento di mansioni proprie degli impiegati di ruolo di II livello con un orario di sei ore giornaliere - la condanna delle Amministrazioni suddette al risarcimento del danno per l’abusiva precarizzazione dei rapporti e alla corresponsione, ai sensi dell’art. 2126 c.c., delle differenze retributive maturate tra l’indennità percepita e la retribuzione dovuta in relazione al rapporto di fatto svoltosi; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, l’inconfigurabilità di un rapporto di lavoro subordinato con la Regione Sicilia, stante la matrice assistenziale del rapporto di servizio instauratosi con le istanti, lavoratori socialmente utili, in attuazione del Piano per l’occupabilità dei soggetti svantaggiati nell’area metropolitana di Palermo, tenuto anche conto dell’effettività dei rapporti di lavoro conclusi con la Trinacria Onlus riconosciuta in primo grado e della conseguente inconfigurabilità, in relazione ad essi, di una intermediazione illecita di manodopera nonché dell’impossibilità di desumere dalle accertate modalità di svolgimento del rapporto la concreta deviazione della prestazione espletata dalle istanti dai limiti di utilizzo degli LSU; che per la cassazione di tale decisione, ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a quattro motivi.

Le Amministrazioni intimate hanno depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, senza svolgere difese. CONSIDERATO che, con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli art. 52, commi 3 e 5, l. Regione Sicilia n. 10/2011 (poi indicata nel motivo come 11/2010), 1 e 8 d.lgs. n. 468/1997 (poi riprodotto dall’art. 4 d.lgs. n. 81/2000), 2126 e 2697 c.c., lamentano a carico della Corte territoriale l’aver questa erroneamente escluso il coinvolgimento della Regione Sicilia quale utilizzatore della prestazione, utilizzo implicante l’inserimento degli LSU nell’organizzazione dell’Ente per lo svolgimento di compiti attinenti ai fini istituzionali e, pertanto, tale da realizzare una concreta deviazione dal programma di impiego degli LSU così da legittimare l’applicazione dell’art. 2126 c.c.; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418, commi 1 e 2 e 1421 c.c. in relazione all’art. 52, comma 5, l.

Regione Sicilia n. 10/2011(poi indicata nel motivo come 11/2010), 24 e 36 Cost., le ricorrenti lamentano a carico della Corte territoriale l’aver questa omesso la declaratoria di nullità di quei contratti con cui la Trinacria Onlus aveva formalizzato in guisa di rapporto di lavoro subordinato l’attività di supporto gestionale per all’inserimento professionale degli LSU, avendo escluso che si trattasse effettivamente di rapporto di lavoro subordinato non prevedendo alcuna prestazione tra le parti; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 115,c.p.c., le ricorrenti deducono la nullità della sentenza in relazione al carattere meramente apparente della motivazione resa dalla Corte territoriale mentre nega la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra le ricorrenti e la Trinacria Onlus, fa risalire alla mancata impugnazione di quei contratti sotto il profilo della loro fittizietà implicante il concretarsi di una ipotesi di intermediazione illecita nel rapporto di lavoro di fatto in essere con la Regione l’inammissibilità dell’azione di accertamento in tal senso esercitata dalle ricorrenti, escludendola anche per il periodo di asserita prosecuzione del rapporto con la Regione una volata venuto a cessare quello con la Trinacria Onlus sulla base della ritenuta carenza di prova in ordine a tale circostanza; che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c.

è prospettata in relazione all’omessa pronunzia da parte della Corte territoriale in ordine ad un motivo di gravame con il quale si imputava al primo giudice il non aver dato rilievo alla mancata contestazione da parte delle Amministrazioni di allegazioni attestanti l’assoggettamento di fatto delle ricorrenti all’esercizio di un potere direttivo/disciplinare delle Amministrazioni medesime; che tutti gli esposti motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi per essere tutti volti a sostenere che,rispetto all’inserimento professionale ed al sostegno al reddito dei lavoratori socialmente utili , vi sarebbe stata una deviazione dallo schema causale proprio di quella disciplina, concretatosi in un utilizzo diretto degli stess i da parte dell’Ente Regione per lo svolgimento di compiti istituzionali al pari del personale di ruolo, e che la Corte territoriale si sa rebbe pronunciata sul presupposto della correttezza di quello schema, negando la contrattualizzazione della prestazione delle ricorrenti in favore della Regione e omettendo di considerare l’acquisita prova del concreto svolgimento della prestazione delle medesime secondo il regime tipico della subordinazione; che i motivi di ricorso non sono fondati atteso che, dopo aver richiamato i principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 25672 del 2017, da un lato, correttamente i rapporti in questione sono stati ricondotti dalla Corte territoriale, ad una matrice assistenziale sottesa alla legislazione regionale, che, nel prevedere per i lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino della c.d.

Emergenza Palermo misure per l’inserimento professionale ed il sostegno al reddito, assegna alla Regione il mero ruolo di ente promotore e finanziatore di progetti attuati tramite società con cui si instaura il rapporto (cfr., Cass., n. 14185 del 2017, punto 1.1.) e, dall’altro, la Corte territoriale ha puntualmente accertato - senza che in relazione a ciò le ricorrenti abbiano in questa sede formulato alcuna specifica censura - che l’utilizzo diretto delle ricorrenti per incombenze proprie dell’Ente Regione non integrava una concreta deviazione dalla prestazione relativa al progetto attuativo della finalità assistenziale, ciòvalendo ad escludere il carattere fittizio dello schema causale posto in essere, del resto, mai fatto oggetto di impugnazione da parte delle odierne ricorrente, come affermato dalla Corte territoriale; che il ricorso va dunque rigettato; nulla spese atteso che le controparti non hanno svolto attività difensivae il ricorso è stato trattato in adunanza camerale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto