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Decreto — n. 7992/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7992/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7992/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 23087del 2024 proposto da: CARRETTO GIULIA rappresentata e difesa dell’Avv. LUCA FAGGIOLI, con cui domicilia all’indirizzo PEC luca.faggioli@ordineavvocatibopec.it - ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore ; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore ; entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano ex lege controricorrenti- avverso sentenza n. 259/2024, della Corte d’Appello di Bologna pubblicata in data 19 aprile 2024, R.G. 472/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7992/2025 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. civ. 23087del 2024 proposto da: CARRETTO GIULIA rappresentata e difesa dell’Avv. LUCA FAGGIOLI, con cui domicilia all’indirizzo PEC luca.faggioli@ordineavvocatibopec.it - ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore ; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore ; entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano ex lege controricorrenti- avverso sentenza n. 259/2024, della Corte d’Appello di Bologna pubblicata in data 19 aprile 2024, R.G. 472/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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restituzione e risarcimento compensazione nel fallimento spese di esecuzione calcolo e tasso di rimborso ripetibili condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
472/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 23087del 2024 proposto da: CARRETTO GIULIA rappresentata e difesa dell’Avv. LUCA FAGGIOLI, con cui domicilia all’indirizzo PEC luca.faggioli@ordineavvocatibopec.it - ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore ; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore ; entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano ex lege controricorrenti- avverso sentenza n. 259/2024, della Corte d’Appello di Bologna pubblicata in data 19 aprile 2024, R.G. 472/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00per compensi professionali , oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 24m