Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The applicant, Alfonso Cioffi, challenged a second-instance judgment against Autolinee Curri and the City of Piano di Sorrento but remained silent on the proposed resolution. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under procedural law, resulting in the dismissal of the case and an order for the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for termination within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant ordered to pay the costs.
Parole chiave
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11538/2024R.G. proposto da: ALFONSO CIOFFI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Sorrentino con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro AUTOLINEE CURRERI Srl, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Saverio Esposito con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- nonché CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO, in persona del Sindaco, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Pierfrancesco Rina con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 3849/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarrea favore di entrambi i controricorre