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Decreto — n. 7988/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7988/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7988/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13035/2024R.G. proposto da: ACEA S.P.A., in persona della procuratrice speciale Avv. Alessandra Boccanera, quale mandataria di ARETI S.p.A. (già ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A.), domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Di Francesco, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro GIUSEPPE CABIDDU -intimato- avverso la SENTENZAn. 4416/2023 emessa da lla C orte d'appello di ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7988/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 13035/2024R.G. proposto da: ACEA S.P.A., in persona della procuratrice speciale Avv. Alessandra Boccanera, quale mandataria di ARETI S.p.A. (già ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A.), domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Di Francesco, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro GIUSEPPE CABIDDU -intimato- avverso la SENTENZAn. 4416/2023 emessa da lla C orte d'appello di ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente.

Parole chiave

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monopolio sulle installazioni elettriche esame di cassazione danneggiamento d'impianti elettrici lite in materia di tariffa distribuzione dell'elettricità azione estimatoria

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
4416/2023 emessa da lla C orte d'appello di ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13035/2024R.G. proposto da: ACEA S.P.A., in persona della procuratrice speciale Avv. Alessandra Boccanera, quale mandataria di ARETI S.p.A. (già ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A.), domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Di Francesco, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro GIUSEPPE CABIDDU -intimato- avverso la SENTENZAn. 4416/2023 emessa da lla C orte d'appello di ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Così deciso