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Decreto — n. 7987/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7987/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7987/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 23206 del 2024 proposto da: MARSIGLIA FRANCESCO rappresentato e difeso dall’Avv. Marina Perna, con cui elettivamente domicilia presso lo studio d ell’Avv. Gaetano Martini al Piazzale Medaglie D’Oro n. 7. -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE –ASREM, in persona del Direttore Generale, GESTIONE LIQUIDATORIA EX ASL N. 2 PENTRIA DI ISERNIA, in persona del Commissario Liquidatore, entrambe rappresentate e difese dall’Avvocato ANDREA RUSSO, con cui domiciliano PEC: andrea.russo@milano.pecavvocati.it controricorrenti- avverso sentenza Corte d’Appello Campobasso n. 27/2024 pubblicata il 23/04/2024,RG n. 53/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7987/2025 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. civ. 23206 del 2024 proposto da: MARSIGLIA FRANCESCO rappresentato e difeso dall’Avv. Marina Perna, con cui elettivamente domicilia presso lo studio d ell’Avv. Gaetano Martini al Piazzale Medaglie D’Oro n. 7. -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE –ASREM, in persona del Direttore Generale, GESTIONE LIQUIDATORIA EX ASL N. 2 PENTRIA DI ISERNIA, in persona del Commissario Liquidatore, entrambe rappresentate e difese dall’Avvocato ANDREA RUSSO, con cui domiciliano PEC: andrea.russo@milano.pecavvocati.it controricorrenti- avverso sentenza Corte d’Appello Campobasso n. 27/2024 pubblicata il 23/04/2024,RG n. 53/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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credito in esecuzione opposizione al precetto esecutivo spese di esecuzione azione di rivendicazione nel pignoramento titolo esecutivo per i crediti non contestati mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
53/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 23206 del 2024 proposto da: MARSIGLIA FRANCESCO rappresentato e difeso dall’Avv. Marina Perna, con cui elettivamente domicilia presso lo studio d ell’Avv. Gaetano Martini al Piazzale Medaglie D’Oro n. 7. -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE –ASREM, in persona del Direttore Generale, GESTIONE LIQUIDATORIA EX ASL N. 2 PENTRIA DI ISERNIA, in persona del Commissario Liquidatore, entrambe rappresentate e difese dall’Avvocato ANDREA RUSSO, con cui domiciliano PEC: andrea.russo@milano.pecavvocati.it controricorrenti- avverso sentenza Corte d’Appello Campobasso n. 27/2024 pubblicata il 23/04/2024,RG n. 53/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00per compensi professionali , euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24ma