Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Bologna Court of Appeal's decision extinguished. The appellant, Magrella, failed to respond to the court's proposal for case definition within the mandatory 40-day period. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11628/2021 R.G. proposto da : MAGRI MARCELLA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GRASSO GOFFREDO (GRSGFR79C06B963F) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.220/2021 depositata il 13/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione dell’intervento chiarificatore successivo al deposito del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procediment