Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. The appellant, Maria Anna Gerarda Tornisielo, challenged a lower court ruling against the Municipality of Margherita di Savoia but remained silent on the procedural proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal of definition results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16584/2024 R.G. proposto da : TORNISIELLO MARIA ANNA GERARDA, rappresentata e difesa dall’Avv. GAETANO CARBONE con cui domicilia PEC: studiolegalecarbone@legalmail.it -ricorrente- contro COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti FABRIZIO DI BIASE, PEC dibiase.fabrizio@avvocatifoggia.legalmail.it; fax 0883/630982) ed EGIZIANO DI LEO, PEC dileo.egiziano@avvocatifog- gia.legalmail.it, con cui domicilia agli indirizzi PEC. -controricorrente- avverso sentenza Corte d’Appello di Bari n. 24/2024 pubblicata il 22.01.2024, R.G. n. 251/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i