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Ordinanza — n. 7851/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim for additional compensation when a Section President substitutes the Commission President due to vacancy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7851/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation rejected Fausto Maniaci's appeal against the Milan Court of Appeal's decision denying him extra compensation for acting as Commission President. The lower court ruled that the Section President's substitution of the Commission President during a vacancy constitutes an inherent function of the Section President role, not a separate duty warranting additional pay. Consequently, the court affirmed that no unjust enrichment occurred and the administrative claim was invalid.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 2 d.lgs. n. 545/1992; Art. 2041 c.c.: The substitution of the Commission President by the Section President in cases of vacancy or impediment is considered an inherent function of the Section President role, precluding any additional fixed or variable compensation and negating claims of unjust enrichment.

Parole chiave

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public liability claim tax commission president substitution of office unjust enrichment additional compensation administrative function vacancy of post indennità di gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 2 d.lgs. n. 545/1992
545/1992, atteso che la previsione di cui all’art. 2, comma 2, dello stesso d.lgs.
Art. 2041 c.c.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
8873/2024 , la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art. 118, disp.
Art. 13 d.lgs. n. 545/1992
545/1992 va riconosciuto il diritto al compenso fisso e variabile di cui all’art. 13 del citato d.lgs.
Art. 39 d.l. n. 98/2011
545/1992 di quella di supplenza del posto di Presidente di Commissione per il quale è ancora più avvertita la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il corretto svolgimento delle funzioni presidenziali nonché in relazione ad una lettura del disposto dell’art. 39, d.l.
art. 2041 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 8873/2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31731-2021 proposto da: DI ROSA ANNA quale erede di MANIACI FAUSTO, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO STEFANO TANI; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3210/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/11/2021 R.G.N. 2603/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. Oggetto RESPONSABILITA’ CIVILE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE R.G.N.31731/2021 Cron. Rep. Ud.21/02/2025 CC RILEVATO - che, con sentenza del 5 novembre 2021, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da Fausto Maniaci nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto la condanna del Ministero al pagamento del compenso differenziale per l’esercizio delle funzioni di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Milano svolte dall’istante in qualità di Presidente di sezione facente funzione per il periodo 16.7.2013/28.9.2014, nonché, in via subordinata, al pagamento di un indennizzo per l’arricchimento senza causa derivato al Ministero dall’esercizio delle predette funzioni; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non dovuto alcun compenso, oltre quello già goduto ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, atteso che la previsione di cui all’art. 2, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 545/1992, in base al quale il Presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal presidente di Sezione con maggiore anzianità nell’incarico, deve essere letta nel senso che essa opera in ogni caso di mancato esercizio delle funzioni da parte del presidente titolare, ivi compreso quello verificatosi nella specie di vacanza del posto, di modo che anche in questa ipotesi la sostituzione rientra nelle funzioni proprie del Presidente disezione, che, pertanto, non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo, non verificandosi neppure la prospettata ipotesi dell’arricchimento ingiustificato dell’Amministrazione;- che per la cassazione di tale decisione ricorre Fausto Maniaci,affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, - che a seguito del decesso del ricorrente si è costituita in giudizio la coniuge Anna Di Rosa che ha depositato atto di costituzione e memoria; - che il Ministero controricorrente ha poi presentato memoria .

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 545/1992, lamentano a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione della normativa invocata, assumendo debba leggersi, sotto il profilo letterale, logico e sistematico nel senso dell’essere la previsione attinente esclusivamente alla sostituzione del Presidente della Commissione da parte del Presidente di sezione riferita esclusivamente alle funzioni non giurisdizionali e non inclusiva dell’ipotesi della vacanza del posto; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. con riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale di rigetto della pretesaavanzata in via subordinata al compenso e fondata sull’arricchimento ingiustificato dell’Amministrazione, ribadendo il rilievo circa la specificità delle funzione del Presidente di Commissione come tali non qualificabili come proprie del Presidente di sezione; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati alla luce dei principi già affermati da questa Corte, e rispetto ai quali gli argomenti prospettati non offrono elementi per distaccarsene, con la sentenza n. 8873/2024 , la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ., e allaquale si intende dare continuità, secondo cui al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dall’art. 2 e 1e3 d.lgs. n. 545/1991 e 39, d.l. n. 98/2011, conv. nella legge n. 111/2011, non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato come reggente della Commissione.

Ciò inrelazione alla affermata riconducibilità allenozioni di vacanza o impedimento di cui all’art. 2, comma 32. D.lgs. n. 545/1992 di quella di supplenza del posto di Presidente di Commissione per il quale è ancora più avvertita la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il corretto svolgimento delle funzioni presidenziali nonché in relazione ad una lettura del disposto dell’art. 39, d.l. n. 98/2011, secondo cui solo ai giudici tributari che non rivestano i ruoli contemplati dall’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 545/1992 va riconosciuto il diritto al compenso fisso e variabile di cui all’art. 13 del citato d.lgs. n. 545/1992 quando siano chiamati a svolgere le funzioni di Presidente o di Vicepresidente di Sezione da cui si fa discendere la riconducibilità alla competenza propria del Presidente di sezione della sostituzione del Presidente di Commissione con conseguente inconfigurabilità dell’arricchimento ingiustificato dell’Amministrazione; - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del com