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Ordinanza — n. 7849/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses public employees' claim for judicial allowance, ruling it depends on Ministry of Justice status, not job tasks.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7849/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal by public employees seeking a judicial allowance based on their work in judicial offices. The lower court ruled that such allowances depend on the specific organizational status of the Ministry of Justice, not the actual duties performed. The Court affirmed this precedent, stating that no financial benefits from different collective bargaining agreements can be mixed or contaminated.

Regesto Legislator

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Art. 3 l. 27/1981; Art. 2 l. 221/1988; Art. 34 CCNL Ministeri; Art. 28 CCNL 16.2.1999; Art. 70 D.Lgs. 165/2001: The judicial allowance is strictly tied to the specific organizational status of Ministry of Justice employees, excluding any contamination with benefits from other public administration sectors regardless of actual job duties.

Parole chiave

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judicial allowance eligibility public sector employment collective bargaining agreements Ministry of Justice status financial benefit contamination public administration transfer organizational status distinction prestazione all'indipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 3 l. 27/1981
Art. 1 comma 325 l. 311/2004
27/1981 come modificato dall’art. 1, comma 325, l.
Art. 2 comma 1 l. 221/1988
Art. 34 CCNL comparto ministeri
Art. 28 CCNL 16.2.1999
Art. 73 D.Lgs. 29/1993
Art. 70 D.Lgs. 165/2001
29 del 1993, come successivamente modificato, ed oggi corrispondente per contenuto all'art. 70 del D.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17742/2017
Cass. n. 17742/2017, Cass.
Cass. n. 20049/2016
17742/2017, Cass. n. 20049/2016, Cass.
Cass. n. 19916/2016
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27740-2021 proposto da: MAZZOLA ANNAMARIA, RIGANTI NICOLA, RIZZI GIUSEPPINA, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COSIMO DAMIANO CURIELLO; -ricorrenti - contro COMUNE DI BARLETTA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE CARUSO, ISABELLA PALMIOTTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 545/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/05/2021 R.G.N. 942/2019;

Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.27740/2021 Cron. Rep. Ud.21/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 10 maggio 2021, la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Trani, rigettava la domanda proposta da Annamaria Mazzola, Nicola Riganti e Giuseppina Rizzi nei confronti del Comune di Barletta, di cui erano dipendenti, avente ad oggetto l’accertamento del diritto degli istanti, assegnati dal Comune datore all’Ufficio del Giudice di Pace con il profilo professionale di cancelliere o, il Riganti di assistente giudiziario alla corresponsione della c.d. indennità giudiziaria di cui alla l. n. 221/1998 (poi sostituita dall’indennità di amministrazione di cui al CCNL di comparto del 19.5.1995) con condanna dell’Ente al pagamento dell’importo maturato a tale titolo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto doversi individuare il trattamento economico dei lavoratori distaccati alla luce della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro in essere con l’ente distaccante, dovendo pertanto escludersi la contaminazione tra i trattamenti economici previsti da diverse discipline negoziali di settore, come attesta il prevedere a carico dell’amministrazione distaccataria l’onere relativo al solo trattamento economico fondamentale, restando irrilevante la natura delle mansioni e compiti svolti dai lavoratori distaccati; - che per la cassazione di tale decisione ricorre tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Comune di Barletta; - che entrambe le parti hanno poi depositato memoria .

CONSIDERATO- che, con l’unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, l. n. 27/1981 come modificato dall’art. 1, comma 325, l. n. 311/2004 e 2, comma 1, l. n. 221/1988, lamentano a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione della normativa invocata, assumendo debba leggersi nel senso del suo essere diretta a remunerare il personale amministrativo addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie che assicurano il corretto funzionamento di tali uffici a prescindere dall’appartenenza ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria; - che il motivo si rivela infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. n. 17742/2017, Cass. n. 20049/2016, Cass. n. 19916/2016) , alla quale si intende dare continuità, secondo cui è irrilevante la natura delle mansioni e dei compiti svolti dai lavoratori dipendenti di enti diversi dal Ministero della Giustizia ed ivi distaccati, o comandati, ai fini del riconoscimento della indennità di amministrazione, prevista dall'art. 34 del CCNL comparto ministeri per i lavoratori dipendenti del Ministero della Giustizia e, successivamente, dall'art. 28 del CCNL del 16.2.1999, per essere l'indennità correlata alla specifica posizione ordinamentale deidipendenti del Ministero della Giustizia, diversa e distinta, per effetto della disciplina legale e contrattuale, da quella del personale proveniente da enti diversi, che ha uno stato giuridico ed economico totalmente diverso, in ragione della fonte della sua regolazione, legale e/o contrattuale, non ammettendosi alcuna contaminazione tra i trattamenti economici previsti da eventuali diverse discipline negoziali di settore, come è desumibile anche dal fatto che l'art. 73 commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, come successivamente modificato, ed oggi corrispondente per contenuto all'art. 70 del D.

Lgs.165/2001, pone, al comma 12, a carico dell'ente che utilizza il personale di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'onere relativo al solo trattamento economico fondamentale; - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensiprofessionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello