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Ordinanza — n. 7824/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal regarding pension qualification upgrade under Law 336/1970.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7824/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court decision confirming Michele Leva's right to a higher pension qualification. Leva argued that the administrative body failed to recognize his statutory right to the next career level under Law 336/1970, while the INPS contended the qualification was not a valid career progression. The court ruled that the superior qualification is permissible if it represents a normal evolution within the career hierarchy, regardless of the specific appointment procedure used.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 2, l. n. 336/1970; Art. 47, comma 6, D.P.R. n. 639/1970: The recognition of a higher qualification for retired public employees under Law 336/1970 is valid if it constitutes a normal evolution within the career hierarchy, irrespective of the specific appointment system employed.

Parole chiave

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pension qualification upgrade Law 336/1970 benefits public career hierarchy administrative appeal dismissal INPS pension rights tassa d'esenzione dall'obbligo militare pensione d'invalidità beneficiario di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 2, l. n. 336/1970
“L’art. 2, comma 2, l.
Art. 47, comma 6, D.P.R. n. 639/1970
Art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011
639/1970, introdotto dall’art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011, conv.
Art. 2, comma 2, l. n. 111/2011
“L’art. 2, comma 2, l.
art. 47 d.P.R. n. 639/1970

Giurisprudenza citata

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Sez. L, n. 1866/2010
Sez. L, n. 1866/2010) non essendovi ragioni per discostarsi da essi, né essendo proposte questioni nuove.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26938-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO GUADAGNINO, CHERUBINA CIRIELLO, PAOLA MASSAFRA; -ricorrente - contro LEVA MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO DE STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO ORESTE CIFALITTI; -controricorrente - Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.26938/2021 Cron.

Rep. Ud.21/02/2025 CC avverso la sentenza n. 2185/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/05/2021 R.G.N. 1308/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. - RILEVATO - che, con sentenza del 3 giugno 2021, la Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto da entrambe le parti del giudizio originariamente introdotto da Michele Leva nei confronti dell’INPS avverso la decisione resa dal Tribunale di Cassino di accoglimento della domanda del Leva, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante, dipendente dell’INPS, inquadrato da ultimo nel livello economico C5, livello apicale dell’area C, sino alla data di cessazione del rapporto, 30.6.2009, al conferimento ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. n. 336/1970, ai fini della liquidazione della pensione, della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta al momento del pensionamento - ovvero della qualifica di dirigente di seconda fascia – con conseguente incremento del rateo di pensione erogatogli dall’INPS di Cassino dell’importo di euro 939,68, con condanna dell’Istituto alla corresponsione del trattamento pensionistico in godimento rideterminato nei suddetti termini nonché delle differenze sui ratei arretrati a decorrere dal luglio 2009 oltre interessi, confermava la decisione del primo giudice, dichiarando inammissibile l’appello del Leva; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non intervenuta l’eccepita decadenza di cui al comma 6 dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, introdotto dall’art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, operando viceversa la decadenza prevista dal comma secondo dell’originario art. 47 citato (tre anni dalla data di scadenza dei termini per l’esaurimento del procedimento amministrativo , computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa) e spettante il beneficio di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 336/1970 per essere la qualifica superiore attribuita solamente per consentire agli appartenenti alla un vantaggio economico con riflessi sul trattamento di quiescenza e sull’indennità di buonuscita; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Leva. - CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, l. n. 336/1970, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale stante l’inapplicabilità nella specie della norma in questione in considerazione del superamento del precedente sistema delle carriere in virtù del nuovo ordinamento del personale nel quale l’accesso alle diverse qualifiche può avvenire solo a seguito dell’espletamento di procedure selettive; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, l. n. 336/1970, 3, commi 1 e 2, l. n. 824/1971, 1 e 6 con relativa allegata Tabella A) del CCNL per il personale non dirigente del comparto E.P.N.E. per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006- 2007 e 1, CCNL per l’Area VI, Dirigenza E.P.N.E. per il medesimo periodo, l’Istituto ricorrente ribadisce la censura di cui al motivo che precede, assumendo doversi interpretare l’art. 3, l. n. 824/1971, attuativa del disposto dell’art. 2, comma 2, l. n. 336/1970 nel senso che la dicitura carriera di appartenenza debba intendersi, ove risulti una distinzione tra dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente; - che gli stessi non sono fondati; - che analoga fattispecie ha costituito oggetto della pronuncia di questa Corte Cass., n. 14653 del 2023, che si richiama ex art. 118, disp. att. cod. proc. civ., e alla quale si intende dare continuità, non ravvisandosi negli argomenti dell’INPS ragioni per disattendere i principi già enunciati da questa Corte; - che nella suddetta ordinanza si è affermato:

“L’art. 2, comma 2, l. n. 336 del 1970, dettato in tema di attribuzione dei benefici combattentistici, prevede che, a domanda del dipendente collocato a riposo, sia riconosciuta la qualifica (o lo scatto stipendiale) immediatamente superiore a quella posseduta. Ebbene, in disparte i profili di inammissibilità della doglianza quanto ai rilievi svolti rispetto alla posizione di dirigente apicale, giammai pretesa dal ricorrente, avendo egli piuttosto richiesto l’attribuzione della qualifica di dirigente di prima fascia, va osservato che le censure contenute nel motivo sono, in estrema sintesi, volte a sostenere che il riconoscimento non spetti in quanto la qualifica di primo dirigente non può considerarsi, in virtù delle procedure di conferimento per essa previste, quale articolazione e sviluppo della carriera dirigenziale.

Ne consegue, si sostiene, l’infondatezza della domanda proposta dal pensionato. 2.2. Ebbene, sul punto intende il Collegio richiamarsi agli insegnamenti del giudice di legittimità (cfr. Sez. L, n. 1866/2010) non essendovi ragioni per discostarsi da essi, né essendo proposte questioni nuove. In termini, la S.C. ha già avutomodo di affermare che, in tema di attribuzione dei benefici combattentistici di cui all’art. 2, comma 2, della l. n. 336 del 24 maggio 1970 a favore dei pubblici dipendenti, all’atto del collocamento a riposo, il riconoscimento della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta è consentito a condizione che si tratti della qualifica eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall’ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, indipendentemente dal sistema di conferimento, intendendosi per carriera di appartenenza quella che si articola nei gradi conseguibili nell’ambito dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati e dei subalterni.

Ebbene, non può essere revocato in dubbio che, nell’ambito della carriera dirigenziale, la qualifica di dirigente di prima fascia rappresenta normale evoluzione di quella di dirigente di seconda fascia, ne consegue che, essendo irrilevante il sistema di conferimento, la doglianza è infondata (inammissibili, come anticipato, per converso, le censure relative all’incarico di dirigente apicale mai preteso dal pensionato)”; - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dell’avv.

Oreste Domenico Cifalitti dichiaratosi antistatario. -

P.Q.M.

- La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Oreste Domenico Cifalitti dichiaratosi antistatario. - Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso