Court allows public employee's claim for full executive-level salary including fixed allowances based on role, not performance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Naples Court of Appeal's decision, which had denied the full executive salary to a municipal police officer. The officer argued that his fixed allowance should match the executive level based on his assigned responsibilities, rejecting the lower court's view that such pay varies with individual performance. The court ruled that fixed allowances are predetermined by the role and function, not by the achievement of specific objectives, thereby ordering the municipality to pay the full difference.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 Cost.; Art. 52 d.lgs. n. 165/2001; Fixed allowances for public officials are predetermined by the acquisition of the assignment and the exercise of functions and responsibilities, rather than being variable based on individual performance or the achievement of assigned objectives.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31481-2020 proposto da: FUSCO ANTONIO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GRISANTI, rappresentata e difesa dall'avvocato EMILIO BALLETTI; -ricorrente - contro COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio LEGALE ASSOCIATO LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO MARIA FERRARI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6613/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/06/2020 R.G.N. 5881/2014;
Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.31481/2020 Cron. Rep. Ud.21/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 15 giugno 2020, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Antonio Maria Fusco nei confronti del Comune di Napoli, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente del Comune presso il quale prestava servizio nel Corpo di Polizia Municipale, inquadrato da ultimo come funzionario di vigilanza nella categoria D6 con adibizione, nel periodo 1.2.2007/31.10.2008, a mansioni di responsabile della macrostruttura “settore settentrionale”, a percepire, in relazione allo svolgimento di tali mansioni, il trattamento economico proprio del superiore livello dirigenziale, condannava il Comune al pagamento delle relative differenze retributive con esclusione degli importi a titolo di indennità di posizione da liquidarsi in separato giudizio; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto accertato lo svolgimento di mansioni superiori avendo l’istante provato l’assegnazione al coordinamento della macrostruttura “settore settentrionale” per la quale è espressamente prevista la preposizione di una figura dirigenziale, dovuto il trattamento economico proprio del superiore livello di inquadramento con esclusione, peraltro, dei compendi a titolo di retribuzione di posizione, che, per quanto astrattamente spettanti, non risultano nella specie provati nella loro quantificazione, non essendo sufficiente il riferimento agli importi percepiti da altri dirigenti investiti di analoghe funzioni per essere compensi accessori legati al conseguimento degli obiettivi assegnati dal soggetto datore; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Fusco, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Comune di Napoli; - che il ricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 52 d.lgs. n. 165/2001, 112, 115, 116, 414, 416, 421, comma 2, 434 e 437 c.p.c., 2697 c.c. e 16 CCNL per la Dirigenza delle Regioni e Autonomie Locali, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale all’assunzione del ruolo di dirigente nella pienezza delle funzioni e delle responsabilità connesse alla posizione rivestita deve corrispondere necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico ivi compresi gli emolumenti accessori; - che il motivo si rivela meritevole di accoglimento, non trovando riscontro la tesi accolta dalla Corte territoriale che assume la variabilità della retribuzione di posizione in relazione alla performance individuale data dal conseguimento o meno degli obiettivi assegnati, dovendosi viceversa ritenere l’emolumento accessorio legato all’acquisizione dell’incarico ed all’esercizio delle relative funzioni e responsabilità così da essere predeterminato nel suo importo e omogeneo rispetto a quello attribuito ai dirigenti investiti di analoghe funzioni, in relazione al quale ben può ritenersi adeguatamente provato nella sua quantificazione (cfr., Cass., n. 10194 del 2023, n. 16845 del 2019, Cass., S.U. n. 3814 del 2011); - che il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per l’attribuzione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di giudizio , alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione