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Decreto — n. 7777/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as withdrawn, ruling the process extinguished due to the appellant's formal renunciation.

Numero d'incarto Decreto — n. 7777/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the proceedings extinguished because the appellant formally renounced the appeal, a fact communicated to the respondent who raised no objections. The court found that the appellant's written renunciation, duly notified to the opposing party, legally terminated the litigation without further review. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party formally renounces an appeal and the renunciation is communicated to the opposing party without objection, the proceedings are extinguished and the appeal is dismissed.

Parole chiave

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formal renunciation of appeal extinction of proceedings withdrawal of cassation appeal notification of renunciation legal costs allocation art 390 cpc art 391 cpc inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

to nella causa vertente tra: RICCIO GIUSEPPE, rappresentat o e difes o dall’Avv. Crescenzio Santuori, domicilio digitale crescenzio.santuori.pec; ed elett.te dom.to presso l’Avv. Annaisa Garcea, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro SO.RI.CAL. Società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Giampà, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di CatanzaroN.537-2021 depositata il 1 7 . 6 .2 02 0 , N.R.G. 1426-2018. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata alla contropartee che quest’ultima nulla ha manifestato riguardo alla rinuncia;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processoe condanna parte ricorrente alle spese, che liquida in euro 1.200,00 per compensi professionali. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 18.3.2025