Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, ENPAIA, had filed a counter-claim against ARCA MAURO and others following a second-instance judgment from Cagliari, but remained silent after the court's offer. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the proceedings and a mutual offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the mutual offset of litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1845/2022 R.G. proposto da : ENPAIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI N 47, presso lo studio dell’avvocato STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI (-) rappresentato e difeso dagli avvocati LUCANTONI SILVIA (LCNSLV73R57H501J), PANDOLFO ANGELO (PNDNGL46H25F839B) -ricorrente- contro ARCA MAURO, PUGGIONI SALVATORE ANTONIO, FRONGIA MAURIZIO, BIDDAU FRANCESCO SAVERIO, elettivamente domiciliati in Cagliari via Alagon 1, presso lo studio dell’avvocato SOTGIU WANDA (STGWND69S47F979U) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n.139/2021 depositata il 09/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione dei recenti pronunciamenti della Corte sulle questioni controverse;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento