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Decreto — n. 7745/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 7745/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a national pension fund, had submitted a proposal for case termination but remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the respondent fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period procedural extinction Code of Civil Procedure respondent inaction ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
DI SASSARIn.20/2024depositata il 29/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
DI SASSARIn.20/2024depositata il 29/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15133/2024 R.G. proposto da : FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER ADDETTI E IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI CAPRETTARI N. 70, presso lo studio dell’avvocato LI PUMA EMANUELE (LPMMNL73S10H501E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MANCA MANUELA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARIn.20/2024depositata il 29/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così decis