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Decreto — n. 7742/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 7742/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a national pension foundation, had proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure but remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn, resulting in the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal statutory time limit proposed settlement extinction of proceedings cassation appeal silence of party procedural default spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
DI SASSARIn.21/2024depositata il 29/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
DI SASSARIn.21/2024depositata il 29/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15131/2024 R.G. proposto da : FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER ADDETTI E IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI CAPRETTARI N.70, presso lo studio dell’avvocato LI PUMA EMANUELE (LPMMNL73S10H501E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CRISSANTU ANGELA GRAZIA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARIn.21/2024depositata il 29/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così decis