Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between a foundation and an individual regarding a prior appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, terminating the case and ordering cost compensation between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the respondent fails to request a decision within forty days of notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13236/2024 R.G. proposto da : FONDAZIONE E.N.P.A.I.A, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato LI PUMA EMANUELE (LPMMNL73S10H501E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MAZZA SALVATORICA, elettivamente domiciliato in CAGLIARI VIA ALGON 1 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PORQUEDDU VANESSA (PRQVSS70B44A192R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SOTGIU WANDA (STGWND69S47F979U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
DI SASSARIn.169/2023depositata il 15/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione dei recenti pronunciamenti della Corte sulle questioni controverse;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Cos