Decreto — n. 7585/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7585/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17845/2024 R.G. proposto da : MORO JACOPO, DE FILIPPO ELEONORA, MORO FRANCESCA, tutti e tre n.q. di eredi di MORO LEANDRO, MORTILLA MARZIA, MONTINO MARIA CRISTINA, MONTONE GENNARO, MORANDI RENZO ATTILIO, MORA DONATA, NATALI SORA MARIA GRAZIA, NOVARO GIANNI, NAPOLITANO PAOLINO, NOTARISTEFANO PASQUALE, MURONI SALVATORE, NASPETTI RICCARDO, PARRILLO MARIA ANTONIETTA, PANTE' SEBASTIANO, NUZZO FIORELLA, ORIOLI STEFANO, OFFIDANI MASSIMO, PANZA GABRIELE LUCA ANDREA, PASUT MARIA LUISA, PARMIGIANI MARIA PIA, PIEMONTESE BIAGIO, PERRI GIUSEPPE, PENNA ANGELO, PIROLA FLAVIA SIMONETTA, PELLEGRI GIOVANNI, PILLONI PAOLA, PIZZOCCHERO PATRIZIA, POLI ANTONIO, PONZETTI CLEMENTE, POSIO CANZIO, POERIO ALFONSO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEIMINISTRI, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 524/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 24/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore de i controricorrenti , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 1 5 . 5 00 ,00 per compensi, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito. Così de