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Decreto — n. 7540/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7540/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7540/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13022/2024 R.G. proposto da : ARPE CESARE, CAVIANO PASQUALE, BALLESTRA ALBERTO, BOGGIANO PATRIZIA, BASSI ANNA, BIGOTTI GIULIO, FERLIGA MAURO, POZZI GIACOMO, ZITO DOMENICO, DONTI ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 7638/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 28/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7540/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ARPE CESARE, CAVIANO PASQUALE, BALLESTRA ALBERTO, BOGGIANO PATRIZIA, BASSI ANNA, BIGOTTI GIULIO, FERLIGA MAURO, POZZI GIACOMO, ZITO DOMENICO, DONTI ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 7638/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 28/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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omissione del contribuente legittimazione per agire in via esecutiva esecuzione per crediti fiscali opposizione al precetto esecutivo anticipo delle spese azione creditoria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
7638/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 28/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13022/2024 R.G. proposto da : ARPE CESARE, CAVIANO PASQUALE, BALLESTRA ALBERTO, BOGGIANO PATRIZIA, BASSI ANNA, BIGOTTI GIULIO, FERLIGA MAURO, POZZI GIACOMO, ZITO DOMENICO, DONTI ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 7638/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 28/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore de lle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 .000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Ro