Decreto — n. 7537/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22229/2024 R.G. proposto da : AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SANT'ANGELA MERICI 96, presso lo studio dell’avvocato TEDESCO DAVIDE che la rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AMICUCCI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MANLIO GELSOMINI 26-A, presso lo studio dell’avvocato MUZZIOLI LUCIA rappresentato e difeso dall'avvocato DI ROCCO MARIA TERESA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 160/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO L'AQUILA il 06/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7537/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SANT'ANGELA MERICI 96, presso lo studio dell’avvocato TEDESCO DAVIDE che la rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AMICUCCI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MANLIO GELSOMINI 26-A, presso lo studio dell’avvocato MUZZIOLI LUCIA rappresentato e difeso dall'avvocato DI ROCCO MARIA TERESA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 160/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO L'AQUILA il 06/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22229/2024 R.G. proposto da : AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SANT'ANGELA MERICI 96, presso lo studio dell’avvocato TEDESCO DAVIDE che la rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AMICUCCI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MANLIO GELSOMINI 26-A, presso lo studio dell’avvocato MUZZIOLI LUCIA rappresentato e difeso dall'avvocato DI ROCCO MARIA TERESA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 160/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO L'AQUILA il 06/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali; Ritenuto che esse debbano seguire la soccombenza con riferimento al rapporto processuale tra l’Azienda ed il lavoratore, mentre vanno compensate in riferimento all’Università; rilevato infatti che, rispetto ad essa, l’Azienda non può dirsi soccombente, visto che l’Università ha svolto difese adesive rispetto al ricorso per cassazione; considerato che non vi è ragione di condannare l’Università al rimborso delle spese in favore del lavoratore; rilevato infatti che il controricorso dell’Università non ha suscitato difese del lavoratore, essendo anzi successivo al controricorso dell’Amicucci;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore di Amicucci Gianfranco delle spese del giudizio di legittimità, che liquida i n e uro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Compensa le spese nei riguardi dell’Università degli Studi di L’Aqui