Decreto — n. 7516/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13357/2022 R.G. proposto da : FORMOSO FLORINDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato LIZZA EGIDIO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 190/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO PALERMO il 21/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7516/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FORMOSO FLORINDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato LIZZA EGIDIO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 190/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO PALERMO il 21/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13357/2022 R.G. proposto da : FORMOSO FLORINDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato LIZZA EGIDIO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 190/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO PALERMO il 21/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, in quanto il ricorso, quanto ai profili principal i sul merito, è antecedente ai precedenti che hanno recentemente definito l’indirizzo di questa S.C.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,