Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the 2021 appeal court judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Puppin Mauro, did not request a decision on the proposal, while the state authorities argued the case was already resolved by subsequent precedents. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings and compensation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5158/2022 R.G. proposto da : PUPPIN MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato NASO DOMENICO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO, UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE TREVISO, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 401/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO VENEZIA il 27/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, in quanto la questione – nuova – è stata definita da questa S.C. con precedenti che sono successivi all’introduzione del ricorso per cassazione;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Rom