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Decreto — n. 7504/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 7504/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Lafasciano Sabino, had not responded to the proposal sent by the State Attorney's Office representing the Ministry of Education. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction silence as renunciation forty day period proposal for judgment costs compensation anticipo delle spese spese di difesa decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
950/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 14/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, in quanto la questione – nuova – è stata definita da questa S.C.
art. 380-bis c.p
950/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 14/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17080/2022 R.G. proposto da : LAFASCIANO SABINO, elettivamente domiciliato in ROMA SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato NASO DOMENICO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 950/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 14/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, in quanto la questione – nuova – è stata definita da questa S.C. con precedenti che sono successivi all’introduzione del ricorso per cassazione;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,i