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Decreto — n. 7455/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7455/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7455/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18244/2022 R.G. proposto da : MARTINO MARCELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AUGUSTO RIBOTY, 23, presso lo studio dell’avvocato NAPOLI SALVATORE ANTONIO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE –MINISTERO ECONOMIA E FINANZE -intimati- avverso la SENTENZA n. 26/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO CAGLIARI, sez. distaccata di SASSARI,il 26/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, in quanto la part e pubblica èrimasta intimat a ;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7455/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MARTINO MARCELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AUGUSTO RIBOTY, 23, presso lo studio dell’avvocato NAPOLI SALVATORE ANTONIO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE –MINISTERO ECONOMIA E FINANZE -intimati- avverso la SENTENZA n. 26/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO CAGLIARI, sez. distaccata di SASSARI,il 26/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, in quanto la part e pubblica èrimasta intimat a ;

Parole chiave

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responsabilità del conduttore diritti del locatore responsabilità per danni da acqua infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori conduttore di locali commerciali conduttore principale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
distaccata di SASSARI,il 26/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, in quanto la part e pubblica èrimasta intimat a ;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18244/2022 R.G. proposto da : MARTINO MARCELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AUGUSTO RIBOTY, 23, presso lo studio dell’avvocato NAPOLI SALVATORE ANTONIO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE –MINISTERO ECONOMIA E FINANZE -intimati- avverso la SENTENZA n. 26/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO CAGLIARI, sez. distaccata di SASSARI,il 26/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, in quanto la part e pubblica èrimasta intimat a ;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 20/