Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 7415/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7415/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7415/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7415/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

Generato dall'IA
anticipi delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di esecuzione ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali liquidazione sommaria del fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
462/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 23/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18592/2024 R.G. proposto da: DONATI ABELE, FINIGUERRA MAURO, FERRETTI STEFANIA, FINOCCHIARO CARLA, D'UGO ANTONIO, LISCIDINI PIERLUIGI, IESU SEVERINO, GUILLOT FRANCESCO, GROSSI SERGIO, LOMBRONI LORIS, GUELI NICOLO', GRECO ROSALBINO, GIULIANO GIUSEPPE GAETANO, LAURICELLA CARMELO ANTONIO, GALLI STEFANO, GAUDENZI GIOVANNI, FORTELEONI GIOVANNI SANTO, LIMONE PAOLO PIERO, GIGLIOLI CRISTINA, LORENZINI CESARE, LUZZI ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -intimato- avverso la SENTENZA n. 462/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 23/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,