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Ordinanza — n. 7365/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses pension fund's appeal, ruling neutralization coefficients apply to pension amounts, not just access requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7365/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the pension fund's appeal against a lower court ruling that applied neutralization coefficients to the appellant's pension amount. The appellant argued these coefficients only applied to future rates, violating the pro rata principle, while the fund contended they affected access requirements. The court held that the coefficients were integral to the pension system's balance and applied to the amount calculated under the old rules.

Regesto Legislator

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Art. 3, co. 12 l. n. 335/95; Art. 1, co. 488 l. n. 147/13: Neutralization coefficients introduced by pension board deliberations apply to the quantification of the pension amount under the old regime, not merely to access requirements, ensuring the pro rata principle is respected.

Parole chiave

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pension neutralization coefficients pro rata principle application pension access requirements pension amount quantification pension board deliberations pensione di anzianità accredito di vecchiaia aliquota della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 3, co. 12 l. n. 335/95
Art. 1, co. 488 l. n. 147/13
Art. 2 d.lgs. n. 509/94
l. n. 2248/1865

Giurisprudenza citata

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Cass. 25360/23
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32362-2019 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 285, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO GARZILLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA; -ricorrente - contro BORGNA GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio degli avvocati ALBERTO BUZZI, PATRIZIA PELLICCIONI, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 462/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/07/2019 R.G.N. 823/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto CIPAG R.G.N.32362/2019 Cron. Rep. Ud.28/01/2025 CC RILEVATO CHE La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda del geom. Borgna Guido svolta nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti volta alla riliquidazione della propria pensione di anzianità anticipata decorrente dall’1.1.2012. Riteneva la Corte che le delibere della Cassa nn.18 del 22.12.1997 e 5 del 28.9.2000 le quali avevano previsto degli abbattimenti (c.d. coefficienti di neutralizzazione) sull’ammontare del trattamento pensionistico di anzianità anticipata, andassero disapplicate poiché potevano valere per i soli ratei di pensione successivi alla loro entrata in vigore, pena la violazione del principio del pro ratadi cui all’art.3, co.12 l. n.335/95.

Avverso la sentenza la Cassa ricorre per tre motivi illustrati da memoria. Borgna Guido resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.3, co.12 l. n.335/95, 1, co.488 l. n.147/13, delle delibere CIPAG nn.18/97 e 5/00, per avere la Corte ritenuto che i coefficienti di neutralizzazione riguardassero il calcolo dell’ammontare del trattamento pensionistico e non invece i requisiti di accesso al pensionamento.Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.3, co.12 l. n.335/95, 1, co.488 l. n.147/13e delle delibere CIPAG nn.18/97 e 5/00, per non avere la Corte considerato che il diritto alla pensione di anzianità anticipata non si acquista per quote, rimanendo quindi inconferente il richiamo al principio del pro rata.

Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2 d.lgs. n.509/94, 5 l. n.2248/1865, per avere la Corte illegittimamente disapplicato le due delibere della Cassa. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono fondati. Borgna Guido ha maturato il diritto alla pensione di anzianità a decorrere dal 2012, quando già erano entrate in vigore le delibere nn.18 del 22.12.1997 e 5 del 28.9.2000. Egli ha scelto la pensione di anzianità anticipata, facendo valere i requisiti contributivi e di età in vigore fino a prima della nuova disciplina introdotta con le predette delibere, le quali hanno aumentato sia il requisito contributivo sia quello anagrafico ai fini del diritto alla pensione di anzianità.

Al contempo, per la pensione dianzianità anticipata modulata sui precedenti requisiti, le predette delibere hanno stabilito degli abbattimenti (coefficienti di neutralizzazione) sull’ammontare del trattamento. Conformemente a quanto deduce la Cassa, questa Corte con orientamento che va qui riaffermato (Cass.25360/23), ha ritenuto in un caso sovrapponibile al presente che le due citate delibere abbiano inciso, ancor prima che sulla quantificazione del trattamento pensionistico, sulla individuazione dei requisiti necessari per il pensionamento.

Esse quindi non hanno violato il principio del pro rata, che riguarda la necessità di rispettare, nella futura determinazione di una prestazione attesa, le modalità di calcolo pregresse; le suddette delibere hanno bensì inciso, più in profondità, sul sistema pensionistico di anzianità pregresso, con introduzione di nuovi benefici (la facoltà di proseguire altre attività nonostante il pensionamentodi anzianità) e di corrispondenti riequilibri (i coefficienti di neutralizzazione), che però non possono non operare contestualmente ed indissolubilmente.

Ricordato che il diritto al pensionamento di anzianità anticipata è maturato in capo al professionista sotto il vigore delle citate delibere, la sua posizione pensionistica andava valutata alla luce dei contributi posseduti e all’età in essere secondo il quadro normativo vigente al momento della presentazione della domanda, e quindi tenendo contro dei coefficienti di riduzione all’epoca già introdotti. La sentenza non si è attenuta a tali principi e va quindi cassata con rinvio al