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Ordinanza — n. 7250/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses unemployment benefit claim for project workers, rejecting automaticity principle due to lack of credited contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7250/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the unemployment benefit claim filed by a project worker against the INPS, overturning the lower court's decision. The worker argued for automatic entitlement to the DIS-COLL benefit, but the INPS contended that such benefits require actual credited contributions rather than automatic application. The court ruled that the principle of automaticity does not apply to project workers, as the law explicitly ties the benefit to the number of months of contributions actually credited.

Regesto Legislator

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Art. 15, co. 6 d.lgs. n. 22/15; Art. 2, co. 26 l. n. 335/95; The principle of automaticity of social security benefits does not apply to project workers, as entitlement is strictly limited to the number of months of contributions actually credited.

Parole chiave

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unemployment benefit entitlement project workers status automaticity principle rejection credited contributions requirement INPS administrative claim indennità di disoccupazione dell'assicurato disoccupazione a lungo termine disoccupazione parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 15, co. 6 d.lgs. n. 22/15
Art. 2, co. 26 l. n. 335/95
Art. 2116, co. 1 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 30474/24
Cass. 31303/24
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5073-2020 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO; -ricorrente - contro TERMINE LUDOVICO; - intimato- avverso la sentenza n. 1384/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/07/2019 R.G.N. 715/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Indennità disoccupazione R.G.N.5073/2020 Cron. Rep. Ud.28/01/2025 CC RILEVATO CHELa Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da Termine Ludovico, collaboratore a progetto della Italiana Data Progetti s.r.l., e avente ad oggetto la domanda di disoccupazione di cui all’art.15, co.6 d.lgs. n.22/15 (DIS- COLL) relativa a 60 giorni rispetto ai quali non erano stati pagati i contributi dalla società. Riteneva la Corte d’appello che fosse dovuta l’indennità operando il principio di automaticità della prestazione anche in favore dei lavoratori parasubordinati.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo illustrato da memoria. Termine Ludovico è rimasto intimato. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2, commi da 26 a 32 l. n.335/95, 15 d.lgs. n.22/15, in relazione all’art.2116 c.c. Sostiene che il principio di automaticità delle prestazioni non opera in favore delle collaborazioni coordinate continuative o a progetto.

Il motivo è fondato. Questa Corte (Cass.30474/24), con orientamento cui s’intende dare continuità, ha già deciso causa analog a alla presente avente ad oggetto l’indennità di disoccupazione chiesta da un lavorator e parasubordinato. È stato in particolare affermato che, ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all’art.2, co.26, l. n335/95 il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall’art.2116,co.1 c.c. La soluzione deve ribadirsi anche per i lavoratori a progetto, accomunati ai collaboratori coordinati continuativi dall’art.15, co.1 d.lgs. n.22/15.

In particolare, anche per i collaboratori a progetto vale quanto osservato dalla richiamataordinanza riguardo ai collaboratori coordinati continuativi (punto, 5), ovvero che il citato art.15, nel disporre che l’indennità DIS-COLL sia rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati (comma 3), conferisce rilievo ai soli contributi effettivamente accreditati. Lo stesso deve dirsi per il successivo comma 6: nel prevedere che l’indennità sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, esso discorre di contribuzione accreditata.

Riguardo specificamente il collaboratore a progetto, questa Corte ha deciso in termini identici con la pronuncia n.31303/24. Conclusivamente la sentenza va accolta non essendosi la Corte d’appello attenuta al suesposto principio e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda.Le spese dell’intero p