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Ordinanza — n. 7249/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against ASL refusal to reimburse nursing home costs due to lack of urgent care need.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7249/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Paola De Bortoli's appeal against the ASL Torino's refusal to reimburse her mother's nursing home expenses. The lower court upheld that the mother's condition, assessed by the Geriatric Evaluation Unit, did not meet urgent criteria, placing her in a standard waiting list. The court rejected the argument that constitutional health rights override regional budget constraints and waiting lists.

Regesto Legislator

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L. 833/78; Art. 30 L. 730/83; D.Lgs. 502/92; Art. 32 Cost.: The right to health care does not exempt public authorities from budgetary constraints or waiting lists when no urgent medical condition justifies immediate admission.

Parole chiave

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healthcare waiting lists nursing home reimbursement regional budget constraints urgent care criteria constitutional health rights geriatric evaluation unit public funding limits necessità di cure mediche

Disposizioni normative citate

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L. n. 833/78
Art. 30 L. n. 730/83
Art. 3-septies, co. 4 D.Lgs. n. 502/92
D.P.C.M. 14.2.2001
n.502/92, del d.P.C.m. 14.2.2001, nonché degli artt.2697 c.c.
Artt. 2697 c.c. e 32 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14642/10
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18139-2019 proposto da: DE BORTOLI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato CINZIA DE MICHELI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO CARAPELLE; -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE “CITTÀ DI TORINO”, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO SCAPARONE, CINZIA PICCO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 622/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/12/2018 R.G.N. 807/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Rimborso spese mediche R.G.N.18139/2019 Cron. Rep. Ud.28/01/2025 CC RILEVATO CHE La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dall’odierna ricorrente nei confronti dell’ASL TO1 e avente ad oggetto il rimborso delle spese di ricovero della madre, poi deceduta, presso una struttura residenziale per anziani (R.S.A.). Rilevava la Corte che la madre era stata messa in graduatoria dopo la visita presso l’Unità di Valutazione Geriatrica, la qualeaveva attribuito un punteggio di non autosufficienza con necessità di ricovero, e però senza condizione d’urgenza.

Tale valutazione non era mai stata contestata,sicché la madre non aveva diritto di accedere alla struttura senza il rispetto della graduatoria. I livelli essenziali di assistenza, proseguiva la Corte d’appello, vengono assicurati a tutti i cittadini nei limiti di bilancio regionale e per far ciò sono istituite procedure di valutazione comparativa che tengono conto dei bisogni sociali oltre che delle condizioni sanitarie. Avverso la sentenza la ricorrente propone un motivo di censura, illustrato da memoria. L’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o errata interpretazione della l. n.833/78, dell’art.30 l. n.730/83, dell’art.3-septies, co.4 d.lgs. n.502/92, del d.P.C.m. 14.2.2001, nonché degli artt.2697 c.c. e 32 Cost. Sostiene la ricorrente che le condizioni di non autosufficienza della madre erano tali da imporre un ricovero immediato, riconducibile al novero delle prestazioni sanitarie che devono essere assicurate a tutti i cittadini al di fuori di vincoli di bilancio, nel rispetto del diritto alla salute costituzionalmente garantito dall’art.32 Cost.

Il motivo, sebbene non inammissibile in quanto sufficientemente specifico, è infondato. In fatto, come ricordato dalla Corte d’appello e non censurato nel motivo di ricorso, l’accertamento sanitario compiuto dalla UVG non fu mai contestato. Anche quando, in seguito, la madre vide peggiorare le proprie condizioni subendo due cadute, la nuova e peggiore condizione sanitaria non fu sottoposta all’accertamento dell’UVG e non risulta che tale nuova condizione desse diritto ad una collocazione in graduatoria prioritaria capace di legittimare l’accesso immediato al ricovero presso RSA in regime convenzionato.

In realtà, il motivo di ricorso contesta il sistema della graduatoria e quindi della lista d’attesa, propugnando l’idea che il ricovero immediato debbaessere garantito a spese pubbliche senza alcun vincolo di bilancio. Tale tesi non può essere accolta. Va qui riaffermato l’orientamento di questa Corte (Cass.14642/10) per cui

P.Q.M.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore