Decreto — n. 7192/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO Sul ricorso iscritto al n.15299/2024 R.G. proposto da : FALSETTI GERARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DALMAZIO TARANTINO SANTO -ricorrente- contro INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE -controricorrente- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso la SENTENZA n. 1212/2023 emessa da CORTE D'APPELLO CATANZARO il 19/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7192/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FALSETTI GERARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DALMAZIO TARANTINO SANTO -ricorrente- contro INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE -controricorrente- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso la SENTENZA n. 1212/2023 emessa da CORTE D'APPELLO CATANZARO il 19/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO Sul ricorso iscritto al n.15299/2024 R.G. proposto da : FALSETTI GERARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DALMAZIO TARANTINO SANTO -ricorrente- contro INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE -controricorrente- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso la SENTENZA n. 1212/2023 emessa da CORTE D'APPELLO CATANZARO il 19/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, quanto alle spese, che le stesse debbano essere compensate tra Falsetti Gerardo e l’INPS, non avendo l’Istituto preso alcuna posizione avverso le censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnataed essendo lo stesso sostanzialmente estrane o alla questione dedotta in giudizio; nulla va statuito con riguardo al Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha solo tardivamente depositato atto di costituzione,senza svolgere attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 06/