Cassation court dismisses appeal regarding mandatory 30-day opposition term for debt collection notices under 1910 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the IPAB's appeal against a lower court ruling that revoked an enforcement order for unpaid social security contributions. The lower court held that the 30-day opposition period was mandatory and that the IPAB incorrectly used a special recovery procedure for debts already definitively settled. The court affirmed that the statutory deadline is ordinatorio rather than perentory, allowing substantive objections even if filed late.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Regio Decreto 639 del 1910; Art. 24 comma 2 D.Lgs. 46/1999: The thirty-day term for opposing a payment notice under the 1910 decree is ordinatorio, meaning its expiration does not preclude a substantive opposition contesting the underlying creditor's claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16977/2019 R.G. proposto da : IPAB CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO DI CASALE MONFERRATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CUNFIDA, 20, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MONICA (BTTMNC58S46H501J) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GREPPI GIUSEPPE (GRPGPP55E05G471R), RAZETO GIORGIO (RZTGRG60S14G273Z), CONTI MASSIMO (CNTMSM76E14L872W) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), MATANO GIUSEPPE (MTNGPP58C28H501S), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 570/2019 depositata il 28/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 28.3.19 la corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del 25.5.17 del tribunale di Vercelli, che aveva revocato l’ingiunzione per euro 66.302 richiesta dall’IPAB all’Inps per il periodo 1/12/2009 28/2/2010 per contributi asseritamente indebiti pagati all’Inps per personale impiegato in appalto da ditta appaltatrice Orizzonti 3000; si tratta di contributi già oggetto di intimazione di pagamento fatto da Inps a IPAB (in solido con appaltatrice) e non opposta nei 40 giorni; le relative somme sono state quindi poi corrisposte in sede esecutiva ad opera del terzo pignorato.
La corte territoriale ha ritenuto: che il termine di 30 giorni per l’opposizione all’ingiunzione ex articolo 3 regio decreto 639 del 10 fosse un termine ordinatorio; che per converso l’avviso di addebito era stato regolarmente notificato e non opposto nel termine ex articolo 24 comma 2 decreto legislativo 46 del 1999; che l’insussistenza della solidarietà passiva andava dedotta nei 40 giorni con opposizione al ruolo e che ciò non era stata fatto; che la ripetizione dell’indebito non era equiparabile alla riscossione di un credito erariale dell’IPAB sicché la procedura speciale di cui al citato regio decreto era inutilizzabile dall’IPAB.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cinque motivi l’azienda indicata in epigrafe nella quale l’IPAB si era trasformata; resiste l’Inps con controricorso; l’azienda poi si è costituita con nuovi difensori. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 112 c.pc. e 1 comma 2 decreto legislativo 276 del 2003, dell’articolo 2033 c.c. e dell’articolo 24 comma 5 e 6 del decreto legislativo 46 del 1999, per avere la corte territoriale ritenuto la solidarietà e trascurato che la ripetizione di indebito era preclusa solo dal giudicato, nella specie non ricorrente.
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 1 regio decreto 639 del 1910, per non avere la corte territoriale considerato le pretese nel giudizio di opposizione a seguito di revoca dell’ingiunzione. Il terzo motivo deduce ex numero 3 e 4 dell’articolo 360 c.p.c., la violazione dell’articolo 336 c.p.c., nonché 1 comma 2 decreto legislativo 273 del 2003 e 24 commi 5 e 6 del decreto legislativo 46 del 1999, nonché dell’articolo 2033 c.c., per non aver considerato il carattere di indebito del pagamento effettuato in mancanza di solidarietà.
Il quarto motivo deduce ex articolo 360 numero 4 violazione dell’articolo 25 regio decreto 639 del 2010, per aver ritenuto ordinatorio il termine di opposizione all’intimazione di pagmaento. Il quinto motivo deduce violazione dell’articolo 24 comma 5 predetto per la tempestività dell’opposizione. Occorre esaminare preliminarmente il quinto motivo, che riguarda questione preliminare sul piano logico e giuridico: esso è infondato, essendo l’opposizione tardiva come rilevato dalla corte che ha accertato che l’avviso di addebito era stato regolarmente notificato e che l’opposizione non era stata fatta nei giorni quaranta dalla detta notifica.
Il primo motivo di ricorso va del pari respinto essendo la questione della solidarietà attinente al merito ed assorbita dalla tardività del dell’impugnazione in sede di opposizione. Il quarto motivo quindi va esaminato successivamente in relazione al carattere processuale della questione che pone: la cassazione ha ritenuto il termine dell’opposizione a ingiunzione ex articolo 3 regio decreto 639 del 1910 ordinatorio, affermando (Sez. 1, Sentenza n. 13751 del 18/09/2003, Rv. 566950 - 01) che l’inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria, tale termine non avendo natura perentoria, né per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità.
Il secondo motivo di ricorso va pure respinto, in quanto la corte territoriale ha deciso nel merito la controversia escludendo la possibilità di ricorrere nel caso allo strumento attivato, previsto per gli specifici crediti dell’ente e non per la ripetizione di indebito, con conseguente revoca dell’ingiunzione. In sostanza l’IPAB ha fatto ricorso a strumento improprio per recuperare somme asseritamente indebite, laddove la loro debenza era stata accertata in modo ormai definitivo. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non si comprende la doglianza della parte ricorrente, che non riporta peraltro gli atti a fronte di una sentenza che dice che sul punto non sono state svolte specifiche censure alla sentenza di primo grado.
Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pr