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Ordinanza — n. 7016/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against tax assessment due to failure to notify disciplinary suspension to the professional fund.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7016/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the professional fund's tax assessment. The appellant argued that a disciplinary suspension should have been communicated to the fund, but the court found the professional remained registered on the official roll. Since the appellant failed to notify the suspension, the court ruled the appeal lacked the necessary procedural foundation.

Regesto Legislator

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Art. 22, Art. 17 comma 5 legge 773/1982; The failure to notify a disciplinary suspension to the professional fund does not invalidate the tax obligation when the professional remains registered on the official roll.

Parole chiave

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professional fund tax assessment disciplinary suspension notification registration on official roll inadmissible appeal contributive obligation sospensione delle prestazioni contributi di previdenza professionale esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 22 legge 773 del 1982
Art. 17 comma 5 legge 773 del 1982
DPR n.115/02, art. 13 comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31652/2019 R.G. proposto da : VAZZANA SALVATORE FRANCESCO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO REGOLO, 19, presso lo studio dell’avvocato MAROGNA GABRIELLA MARIA RITA (MRGGRL64D43I452J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI CIPAG, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 173, presso lo studio dell’avvocato BONURA HARALD MASSIMO (BNRHLD68P27A201H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro EQUITALIA CENTRO SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI SASSARI n. 166/2018depositata il 27/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 27.4.19 la corte d’appello di Cagliari, in riforma della sentenza del 2015 del tribunale di Sassari, ha rigettato l’opposizione del geometra in epigrafe a cartella esattoriale per euro 18.072 per contributo integrativo. Ha ritenuto in particolare la corte territoriale che la sospensione disciplinare non neutralizzasse l’obbligo contributivo, che veniva meno solo per la cancellazione dall’albo, tanto più che la sospensione disciplinare non era stata comunicata alla Cassa.

Avverso la sentenza ricorre il geometra per due motivi, resiste la cassa con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 22 legge 773 del 1982, norma che prevede l’iscrizione solo di coloro che svolgono attività, con principio che non sarebbe derogabile dal decreto ministeriale né dal regolamento della Cassa. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 17 comma 5 legge 773 del 1982 in relazione agli obblighi di comunicazione introdotti dalla normativa secondaria, che non può derogare alla disposizione normativa primaria.

I due motivi possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione. Può osservarsi preliminarmente che la legge richiamata prevede da un lato l’iscrizione alla Cassa di coloro che sono iscritti all’albo e svolgono l’attività professionale rilevante, stabilisce l’obbligo di comunicazione alla Cassa anche in caso di dichiarazioni fiscali negative e prevede sanzioni per l’omessa comunicazione alla Cassa; dall’altro lato, la legge prevede la sola cancellazione dall’albo e non anche gli effetti della sospensione dall’albo sulla contribuzione alla Cassa, sicché il contrasto tra fonti lamentato dal ricorrente non sussiste; la fattispecie è stata invece disciplinata dalla Cassa con il proprio regolamento, che ha previsto l’obbligo di comunicazione alla cassa delle vicende che incidono sull’iscrizione all’albo del professionista.

Nel caso di specie, la corte territoriale ha accertato da un lato la perdurante iscrizione all’albo del professionista e dall’altro lato la mancata comunicazione della sopravvenuta sospensione disciplinare del professionista iscritto all’albo; né la parte dice e dimostra di aver comunicato alcunché alla Cassa. In tale contesto, poiché la ratio decidendi della mancata comunicazione alla Cassa della sospensione non è specificamente impugnata dalla parte (pur essendo una delle rationes su cui si fonda la decisione), il ricorso è inammissibile per entrambi i profili sollevati (i quali attengono solo alla ratio relativa alla perdurante iscrizione all’albo).

Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma