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Ordinanza — n. 7002/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling pension start date is administrative request date, not age milestone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7002/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against a Milan Court of Appeal judgment regarding the start date of a pension. The pensioner argued the pension should begin from the age milestone, while INPS contended it should start from the administrative request to compute contributions. The court ruled that when a worker exercises the right to compute contributions from one management into another, the pension must commence from the date of that administrative request, not the age requirement.

Regesto Legislator

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Art. 3 D.M. 282/1996; Art. 3 D.M. 262/1996: When an insured person exercises the right to compute contributions from one management into another to obtain a single pension, the pension must commence from the date of the administrative request, not from the age milestone.

Parole chiave

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pension start date administrative request contribution computation separate management INPS appeal Cassation ruling pension entitlement calcolo della rendita di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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Art. 3 D.M. 282 del 1996
Art. 3 D.M. 262 del 1996
Art. 6 Legge n. 155 del 1981
262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l'AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all'art. 6 della legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21361 del 2021
Cass. 21361 del 2021, 30256 e 30257 del 2022.
Cass. 30256 del 2022
Cass. 30257 del 2022
Cass. 36199 del 2023
Cass. 36030 del 2023
Cass. 30689 del 2023
Cass. 29250 del 2023
Cass. 29234 del 2023
Cass. 30650 del 2024
Cass. 24887 del 2024
Cass. 15322 del 2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28347/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U), CALIULO LUIGI (CLLLGU54B09H703F), PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K) -ricorrente- contro TAGLIAGAMBE GIORGIO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI, 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI MASSIMO (NPPMSM64C06H501D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 525/2019 depositata il 21/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: La corte d’appello di Milano, in riforma di sentenza del tribunale di Milano, ha accertato che la pensione di vecchiaia della gestione separata decorreva dal settembre 2007, data di maturazione del requisito nella gestione, e non dalla data successiva dell’1.8.16 di domanda di computo dei contributi versati nella gestione lavoratori dipendenti. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo; resiste con controricorso il pensionato.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 3 D.M. 282 del 96 per avere ritenuto la decorrenza precedente rispetto alla domanda di computo della contribuzione dell’AGO. Il motivo è fondato. Questa Corte, nell’esaminare controversie del tutto sovrapponibili alla presente (cfr. Cass. 21361 del 2021, 30256 e 30257 del 2022. Inoltre, più recentemente, Cass. nn. 36199, 36030, 30689, 29250 e 29234 del 2023; 30650 del 2024; 24887 del 2024; 15322 del 2024), ha chiarito che la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi –come è avvenuto nel caso in esame - della facoltà di cui all'art 3 del d.m. n. 262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l'AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all'art. 6 della legge n. 155 del 1981 (che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia) dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile.

La decisione di ottenere la pensione a carico della gestione separata convogliando i contributi di altre gestioni non può che segnare il momento nel quale decorre la pensione a carico della gestione separata nell’unica pensione commisurata al coacervo dei contributi; invero, il montante contributivo composto dai contributi versati in origine nella gestione separata e da quelli versati nell’AGO e poi computati nella gestione separata si è potuto formare solo all’esito della apposita domanda effettuata dal pensionato, sicché la pensione non può che decorrere dalla data in cui l’assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributi maturati nell’AGO nella gestione separata a carico della quale veniva richiesta per la prima volta la pensione.

La sentenza impugnata che non si è attenuta al detto principio va dunque cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudi