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Ordinanza — n. 6997/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Cassa Italiana's appeal, ruling professional registry membership alone triggers mandatory contributions regardless of actual work.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6997/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the Cassa Italiana's appeal against a lower court ruling that exempted a surveyor from contributions. The surveyor argued he worked only occasionally for a cooperative, but the lower court held that registry membership alone mandated payments. The Court agreed with the lower court, establishing that professional registration is sufficient for contribution obligations even without continuous income.

Regesto Legislator

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Art. 1 D.Lgs. 509/1992; Art. 3 comma 12 L. 35/1992; Art. 6 D.Lgs. 103/1996; Art. 1 L. 637/1967; Art. 10 e 22 L. 77/1982; Art. 5 Statuto CIPAG: In privatized pension funds, professional registry membership alone constitutes sufficient grounds for mandatory registration and minimum contributions, rendering the occasional nature of practice irrelevant.

Parole chiave

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professional registry membership mandatory social contributions privatized pension funds surveyor obligations contribution continuity requirement contributi di previdenza professionale categoria contributiva computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 1 D.Lgs. 509/1992
Art. 3 comma 12 L. 35/1992
Art. 6 D.Lgs. 103/1996
Art. 1 L. 637/1967
Art. 10 L. 77/1982
Art. 22 L. 77/1982
Art. 5 Statuto CIPAG
Art. 12 Preleggi
Art. 1362 c.c.
L. 335/1995

Giurisprudenza citata

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Sez. L - Sentenza n. 4568 del 19/02/2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20127/2022 R.G. proposto da : CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MAZZARELLA GIUSEPPE (MZZGPP72M22I234D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PASSERI ITALO, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BIBI PAOLO (BBIPLA60D03I888S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENEDETTI MONICA (BNDMNC67E63D653Y) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 63/2022 depositata il 02/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 2.3.22 la corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza 11.11.20 del tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione a cartella esattoriale per euro 15.033 per contributi alla cassa relativi al 2011, 2013 e 2014 e dichiarato che nulla doveva il geometra in epigrafe alla cassa. In particolare, la corte territoriale ha considerato che il geometra iscritto all’albo aveva lavorato come tecnico progettista per una cooperativa e versato contributi nella gestione lavoratori dipendenti dell’Inps e compiuto solo quattro atti in tre anni riconducibili all’attività di geometra; ha ritenuto la corte territoriale altresì che la cassa fosse sfornita del potere di regolare l’iscrizione d’ufficio a prescindere dalla continuità ed esclusività dell’esercizio della professione.

Avverso tale sentenza ricorre la Cassa per due motivi, cui resiste con controricorso il geometra. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 1 decreto legislativo 509 del 94, 3 comma 12 legge 35 del 92, 6 decreto legislativo 103 del 96, 1 legge 637 del 67, 10 e 22 legge 77 dell’82 e 5 dello statuto della CIPAG, per avere la corte territoriale violato l’autonomia dell’ente. Il secondo motivo deduce violazione delle disposizioni già richiamate e dell’articolo 12 preleggi e 1362 del codice civile, in relazione al diniego del presupposti per l’iscrizione alla cassa.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati. Questa Corte ha invero già affermato (Sez. L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 - 01) che, in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito-, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.

Nel caso, è pacifico che il geometra fosse iscritto all’albo e non abbia osservato le modalità indicate dalla Cassa quanto alle comunicazioni relative ad attività svolte di potenziale rilievo per l’obbligo contributivo di cui si discute. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appell