Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6952/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court declares process extinguished per mutual agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6952/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The Parrocchia San Nicola Di Bari withdrew its appeal against Vitale Giovanni on September 5, 2023, citing a mutual agreement between the parties. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and dismissed the appeal without ordering any costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380bis1 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: A cassation appeal is extinguished when the appellant withdraws the appeal, and the respondent accepts the withdrawal, rendering further judicial intervention unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal of appeal mutual agreement extinguishment of process costs allocation retrocessione di beni ecclesiastici diritto ecclesiastico protestante causa di carattere pecuniario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380bis1, second comma, last paragraph, c.p.c.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19489-2022 proposto da: PARROCCHIA S. NICOLA DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato GIUSEPPE MAZZOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO IOELE; -ricorrente - contro VITALE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO SANTORIELLO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA CITRO, MARCELLO MUROLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/01/2022 R.G.N. 116/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO. Oggetto R.G.N.19489/2022 Cron. Rep. Ud.21/01/2025 CC Fatti di causa La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto dalla Parrocchia San Nicola Di Bari nei confronti di Vitale Giovanni avverso la sentenza n. 1935/18 del tribunale di Salerno condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza. Avverso la sentenza la Parrocchia San Nicola Di Bari ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi ai quali ha resistito Vitale Giovanni con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Motivi della decisione. Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto del 5 settembre 2023 depositato in questo giudizio, con il quale la ricorrente Parrocchia San Nicola Di Bari ha dichiarato di rinunciare al ricorso per accordo tra le parti. Il controricorrente,col medesimo atto del 5 settembre 2023, ha pure dichiarato di accettare la predetta rinunzia. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così