Italian Court of Cassation corrects a Supreme Court order by adding a missing party name due to clerical error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a clerical error in a previous order by adding the name of a missing party. The material fact was that the appellant, Ruggeri Carmela, participated in the proceedings and requested the appeal, yet her name was omitted from the header of the contested order. The court ruled that the statutory requirements for correcting material errors were met, thereby ordering the insertion of the appellant's full details into the original document.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391bis c.p.c.; Art. 380bis1 c.p.c.: The Court of Cassation may correct material errors in its own orders when a party's participation and intent to appeal are established, even if their name was inadvertently omitted from the procedural header.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23803-2015 proposto da: DI BLASI FATIMA, ALLECA ANNA, CAMBRIA NUNZIATA, CARUSO LETTERIA, GIORDANI FERDINANDO, GRASSO CARMELINA, MICALIZZI GIOVANNI, NIBALI LUPICA CARMELA, PELLERITI GIUSEPPE, RUGGERI CARMELA, RUSSO GRAZIA, RUSSO ROSARIA, SCAFFIDI PALMA, SIRAGUSANO CARMELA, SPADARO GIUSEPPA, SPICUZZA CONCETTA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ERITREA 20, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GIUTTARI, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIA CATENA SCIAMMETTA; -ricorrenti - contro CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PUSTORINO;
Oggetto R.G.N.23803/2015 Cron. Rep. Ud.21/01/2025 CC -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 15593/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 23803/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO. RILEVATO CHE con ricorso proposto da Ruggeri Carmela è stata disposta la trattazione all’adunanza odierna del procedimento Rg. n. 23803/2015 per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.; in effetti il nominativo dell’istante, per mero errore materiale, non è stato riportato nell’incipit del ricorso proposto in data 22.9.2023 con cui era stata impugnata la sentenza n.84/2015 resa dalla Corte di appello di Messina nel giudizio iscritto al n. 1860/2012 R.G.L., pur avendo la ricorrente partecipato al giudizio e rilasciato la procura speciale al difensore con indicazione della sentenza che intendeva impugnare con ricorso per cassazione; la controparte Consorzio per le Autostrade Siciliane nel proprio controricorso aveva preso posizione anche nei confronti dell’istante; questa Corte di Cassazione nell’emettere l’ordinanza n. 15593/2022 con cui ha deciso il ricorso non ha inserito il nominativo Ruggeri Carmela tra le parti del procedimento; il successivo giudizio è stato riassunto dinnanzi alla Corte di Appello di Messina anche nei confronti dell’istante ed è stato iscritto al n.554/2022 R.G.; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE per le ragioni anzidette ricorrono i presupposti per provvedere alla correzione dell’errore materiale di cui sopra e va quindi disposto l’inserimento tra le parti ricorrenti delle generalità di Ruggeri Carmela nell’intestazione dell’ordinanza n. 15593/2022;
P.Q.M.
Visto l’art. 391bis c.p.c., accoglie il ricorso per la correzione di errore materiale e dispone che nell’intestazione dell’ordinanza n. 15593/2022 emessa da questa Corte di Cassazione vengano inserite, tra le parti ricorrenti, le generalità di Ruggeri Carmela nata a Santa Teresa di Riva il 19.09.1957;nulla per le spese. Manda l a Cancelleria di annotare la correzione sull’originale dell’ordinanza. Così deciso nella