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Ordinanza — n. 6936/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on termination of employment due to missed 60-day deadline and lack of postal proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6936/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Ciro Vaccaro's appeal against his termination by CO.SER.MA, upholding the lower court's finding of inadmissibility due to procedural delay. The court ruled that a lawyer's letter without a date and a postal receipt lacking specific delivery attestations failed to meet the strict 60-day notification requirement under the 1966 employment statute. Consequently, the appeal was dismissed as it did not conform to the proposed accelerated definition, resulting in the loss of the right to contest the dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 6 l. 604/1966; Art. 380-bis c.p.c.: The right to appeal a dismissal for termination is strictly limited to a 60-day period, requiring formal notification with verifiable postal proof; failure to provide such evidence or to notify within the timeframe results in the automatic loss of the right to contest the dismissal.

Parole chiave

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termination of employment 60-day appeal period procedural inadmissibility postal notification proof accelerated definition labor law deadline loss of right to appeal annullamento del licenziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 6 della legge n. 604 del 1966
La Corte di appello ha rilevato che, ai fini del rispetto del termine di 60 giorni previsto dall’art. 6 della legge n.
Art. 112 c.p.c.
604 del 1966”; le censure sono inammissibili nella parte in cui negano, prospettando la violazione dell’art. 112 c.p.c., che la società avesse contestato l’esistenza di una precedente procura, in quanto sono formulate senza il rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt.
Art. 116 c.p.c.
Né ricorre la violazione dell’art. 116 c.p.c. che, come più volte precisato da questa Corte (cfr.
Art. 380-bis c.p.c.
La consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando la conformità della sentenza gravata ai precedenti di questa Corte specificamente indicati.
Art. 96 c.p.c.
380- bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre applicare il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 380-bis c.p
La consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando la conformità della sentenza gravata ai precedenti di questa Corte specificamente indicati.
art. 378 c.p
380 bis c.p.c.; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio; Coserma ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 5.
art. 112 c.p
604 del 1966”; le censure sono inammissibili nella parte in cui negano, prospettando la violazione dell’art. 112 c.p.c., che la società avesse contestato l’esistenza di una precedente procura, in quanto sono formulate senza il rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt.
art. 1393 c.c
Questa corte ha da tempo chiarito che il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U. n. 20867 del 2020
Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass.
Cass. n. 11892 del 2016
20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; n.
Cass. n. 25029 del 2015
Cass. n. 25216 del 2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6826-2023 proposto da: VACCARO CIRO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DE MARTINO; -ricorrente - contro CO.SER.MA -COOPERATIVA SERVIZI MANUTENZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO ALFIERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4150/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/01/2023 R.G.N. 2525/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA CIRIELLO. RILEVATO CHE Oggetto R.G.N.6826/2023 Cron. Rep. Ud.21/01/2025 CC 1. la Corte d'Appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto da Ciro Vaccaro, confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza, l’impugnativa del licenziamento al medesimo intimato il 23 gennaio 2020 dalla CO.SER.MA Cooperativa Servizi Manutenzioni s.r.l.

2. La Corte di appello ha rilevato che, ai fini del rispetto del termine di 60 giorni previsto dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966 non poteva essere considerata idonea la nota sottoscritta dal solo avvocato Antonio de Martino, priva di data e pervenuta alla società il 13.02.2020, in assenza di una pregressa procura al difensore sia di una successiva ratifica, anche tenuto conto del fatto che il lavoratore, nel giudizio di appello, era assistito da altro avvocato. Nemmeno poteva essere idonea la seconda impugnativa, effettuata con missiva del 27.02.2020, poiché i documenti prodotti per fornire la relativa prova di perfezionamento dell’invio non recavano alcuna attestazione delle attività compiute dall’agente postale (necessarie per verificare la ritualità dell’iter seguito), con relativa sottoscrizione.

3. La consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando la conformità della sentenza gravata ai precedenti di questa Corte specificamente indicati.

4. Parte ricorrente, tramite difensore munito di nuova procura speciale, ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio; Coserma ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 5. con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 il ricorrente deduce la violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c. con conseguente falsa applicazione dell’art. 6, l. 604/1966.

6. Segnatamente evidenzia che avrebbe errato la Corte d’Appello confermando la prima sentenza che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnativa del licenziamento, senza considerare che l’invio della raccomandata a mezzo di un servizio di posta privata, riconosciuto equivalente a quello offerto da Poste Italiane, aveva in ogni caso determinato il perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza. Avrebbe altresì errato non considerando la sospensione dei termini processuali dovuta alla pandemia Covid-19 nel periodo compreso tra il 9/03/2020 e l’11/05/2020.

7. Quanto alla prima notifica di impugnazione, del 13.02.2020, deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello non avrebbe esaminato specificamente le eccezioni sollevatedalla società resistente in merito alla validità dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento firmata dal solo difensore, da ritenersi idonea in assenza di una contestazione tempestiva da parte del datore di lavoro sulla regolarità dell’atto.

8. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Questa corte ha da tempo chiarito che il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c. In tal caso, sarà onere del lavoratore dimostrare la validità dell'atto compiuto dal rappresentante, offrendo la prova dell'anteriorità della procura scritta (cfr. Cass.n. 9650 del 2021; n. 16416 del 2019), che può essere fornita con ogni mezzo (Cass. n. 7866 del 2012; n. 3634 del 2017).

A tali principi si è attenuta la Corte d’appello che, in ordine alla prima lettera di impugnativa del licenziamento, ha accertato trattarsi di una “nota sottoscritta dal solo avvocato Antonio de Martino, priva di data e pervenuta alla società il 13.02.2020”; ha, inoltre,appurato che la società aveva contestato in giudizio l’esistenza sia di una valida e pregressa procura al difensore e sia di una successiva ratifica e che nessuna prova era stata fornita dal lavoratore (“..nella fattispecie in esame, non è stata provata né l’esistenza di una procura ad hoc all’avvocato de Martino né l’ipotesi della ratifica successiva, anche considerato che il ricorso giudiziale era affidato a diverso difensore”); ha quindi ritenuto che la nota fosse priva di qualsiasi efficacia probatoria al fine di impedire la decadenza di cui all’art. 6, della legge n. 604 del 1966.

Le censure mosse dal ricorrente sono manifestamente infondate nella parte in cui assumono, in contrasto con i precedenti richiamati, che “il dichiarare di agire in nome e per conto, giusta nomina a difensore, risponde ai requisiti di efficacia dell’impugnativa stragiudiziale ex art. 6 legge n. 604 del 1966”; le censure sono inammissibili nella parte in cui negano, prospettando la violazione dell’art. 112 c.p.c., che la società avesse contestato l’esistenza di una precedente procura, in quanto sono formulate senza il rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.

A tal fine, come statuito da questa S.C., è necessario che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, che siano trascritti i passaggi essenziali degli stessi o riassunto il contenuto, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022; Cass. n. 12481 del 2022). Il motivo di ricorso è inammissibile anche nella parte in cui critica la decisione d’appello in ordine alla seconda lettera di impugnativa del licenziamento datata 27 febbraio 2020, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso l’esistenza della prova di una rituale comunicazione dell’atto alla società in quanto “i documenti prodotti non recano alcuna attestazione delle attività compiute dall’agente postale (necessarie per verificare la ritualità dell’iter seguito), con relativa sottoscrizione”, avendo l’appellante prodotto “una mera schermata con il riepilogo di alcune operazioni e un timbro di compiuta giacenza, senza altra annotazione sulla ricevuta di spedizione”, il che impedisce di “ritenere integrato l’iter previsto dalla legge per la presunzione di conoscenza” da parte del destinatario.

Né ricorre la violazione dell’art. 116 c.p.c. che, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; n. 25029 del 2015; n. 25216 del 2014), è rinvenibile nei casi in cui il giudice valuti una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, anomalie neanche prospettate nel motivo in esame.

9. Infine irrilevante è la dedotta sospensione dei termini processuali dovuta alla pandemia Covid-19 nel periodo compreso tra il 9/03/2020 e l’11/05/2020, giacchè parte ricorrente, alla luce della natura della sentenza impugnata in cui non si discute di rimessione in termini o di tardività ma della stessa sussistenza dell’impugnativa, non chiarisce quale rilievo assumerebbe la sospensione.

10. Per i motivi esposti il ricorso deve essere pertanto rigettato in sostanziale corrispondenza al provvedimento di proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.

11. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate in dispositivo in favore della controricorrente. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380- bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre applicare il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Alla presente pronuncia di rigettodel ricorso fa quindi seguito la condanna di parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, entrambe liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte di una somma di € 2400 ex art. 96, 3° comma c.p.c., nonché a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di € 2400 ex art. 96, 4 comma c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di cont