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Ordinanza — n. 6797/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows INPS appeal, ruling pension retroactive date must be the administrative request date, not age attainment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6797/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed INPS's appeal against a lower court ruling that granted a pension retroactive to 2007. The pensioner requested a unified pension in 2015 by computing contributions from the AGO (Autonomous Group of Workers) into the separate management, while the lower court incorrectly set the start date based on age requirements. The court held that the pension's commencement date must be the date of the administrative request to compute those contributions, as the benefit only materialized upon that specific action.

Regesto Legislator

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Art. 3 D.M. 282/1996; Art. 7 L. 105/1981: The commencement date of a pension obtained by computing contributions from another management must be fixed at the date of the administrative request, not the date age requirements were met.

Parole chiave

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pension commencement date administrative request date separate management AGO contributions pension retroactivity unified pension INPS appeal ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 3 D.M. 282 del 1996
Art. 7 L. 105 del 1981
Art. 6 L. 155 del 1981
262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l'AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all'art. 6 della legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21361 del 2021
Cass. 21361 del 2021, 30256 e 30257 del 2022.
Cass. 30256 del 2022
Cass. 30257 del 2022
Cass. 36199 del 2023
Cass. 36030 del 2023
Cass. 30689 del 2023
Cass. 29250 del 2023
Cass. 29234 del 2023
Cass. 30650 del 2024
Cass. 24887 del 2024
Cass. 15322 del 2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23639/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CALIULO LUIGI (CLLLGU54B09H703F), PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K), CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U) -ricorrente- contro CASTELLI PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI, 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI MASSIMO (NPPMSM64C06H501D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2089/2018 depositata il 22/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 22.119 la corte d’appello di Milano, in parziale riforma di sentenza del 2018 del tribunale di Como, ha dichiarato il diritto del pensionato in epigrafe al ricalcolo della pensione di vecchiaia e del supplemento di pensione dall’1/2/2007. In particolare, premesso che si trattava di richiesta del 2015 di pensione liquidata nella gestione separata Inps con contestuale computo dei contributi della gestione lavoratori dipendenti, la corte territoriale ha ritenuto che il contribuente avesse maturato il 1/12/2007 - secondo i requisiti all’epoca richiesti - i requisiti dell’anzianità contributiva per beneficiare della pensione nella gestione separata.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps per due motivi, cui resiste il pensionato con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 3 D.M. 282 del 96 per avere ritenuto la decorrenza precedente rispetto alla domanda di computo della contribuzione dell’AGO. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 7 legge 105 dell’81 e 1 decreto ministeriale citato, per avere la corte territoriale ritenuto la decorrenza del supplemento dal 2016, senza con ciò rispettare il al termine biennale dilatorio previsto dalla citata norma.

Il primo motivo è fondato. Questa Corte, nell’esaminare controversie del tutto sovrapponibili alla presente (cfr. Cass. 21361 del 2021, 30256 e 30257 del 2022. Inoltre, più recentemente, Cass. nn. 36199, 36030, 30689, 29250 e 29234 del 2023; 30650 del 2024; 24887 del 2024; 15322 del 2024), ha chiarito che la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi –come è avvenuto nel caso in esame - della facoltà di cui all'art 3 del d.m. n. 262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l'AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all'art. 6 della legge n. 155 del 1981 (che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia) dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile.

La decisione di ottenere la pensione a carico della gestione separata convogliando i contributi di altre gestioni non può che segnare il momento nel quale decorre la pensione a carico della gestione separata nell’unica pensione commisurata al coacervo dei contributi; invero, il montante contributivo composto dai contributi versati in origine nella gestione separata e da quelli versati nell’AGO e poi computati nella gestione separata si è potuto formare solo all’esito della apposita domanda effettuata dal pensionato, sicché la pensione non può che decorrere dalla data in cui l’assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributi maturati nell’AGO nella gestione separata a carico della quale veniva richiesta per la prima volta la pensione.

Anche il secondo motivo è fondato in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, atteso che la decorrenza del supplemento è in funzione della decorrenza della pensione. La sentenza impugnata che non si è attenuta al detto principio va dunque cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le