Italian Court dismisses architect's appeal against mandatory social security membership based on professional registry listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the architect's appeal against a second-instance ruling confirming his mandatory membership in the Geometers' Social Security Fund. The court held that mere listing in the professional registry constitutes sufficient proof of professional activity, rendering the lack of actual work or income irrelevant. Consequently, the burden of proving exemption shifted to the architect, who failed to provide the required self-declaration to the fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: In disputes over mandatory social security membership for registered professionals, entry in the professional registry is a sufficient condition for obligation, and the burden of proving absence of activity lies with the professional absent a self-declaration.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33504/2019 R.G. proposto da : BASSI FRANCESCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ZUCCOLI BERGOMI MARCO (ZCCMRC64L09E333N) -ricorrente- contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 173, presso lo studio dell’avvocato BONURA HARALD MASSIMO (BNRHLD68P27A201H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAZZARELLA GIUSEPPE (MZZGPP72M22I234D) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 281/2019 depositata il 21/08/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 21.8.19 la corte d’appello di Brescia ha confermato la pronuncia del tribunale della stessa sede del 2018, che aveva rigettato l’opposizione a cartella per contributi del 2014 proposta dal geometra in epigrafe. In particolare la corte ha affermato l’obbligo di iscrizione alla cassa di colui che, iscritto all’albo e, pur non avendo svolto attività di geometra, era socio in snc, ritenendo irrilevante il versamento all’Inps di contributi per altra attività.
Avverso tale sentenza ricorre il geometra per due motivi, resiste la Cassa con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce ex numero 4 dell’art. 360 c.p.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa motivazione sulla illegittimità della norma regolamentare per contrasto con la legge: il giudice in realtà ha ben motivato sul punto, soffermandosi specificamente, a pagina 10 ss. della decisione, sulla nozione estensiva di esercizio della professione in relazione alla gestione di società di costruzioni edili e di imprese edili quale requisito già rilevante secondo la legge e poi confermato anche dallo statuto della Cassa.
Il secondo motivo deduce vizio di motivazione ex numero 5 dell’art.360 c.p.c. e violazione dell’art. 2697 c.c.. Intanto va escluso il vizio motivazionale dedotto, non essendo indicato un fatto non valutato dal giudice (che ha invece ben valutato l’iscrizione all’albo e lo svolgimento di attività edili). Quanto alla violazione della norma del codice civile sull’onere della prova, essa non sussiste in presenza di iscrizione all’albo, avendo questa Corte già affermato (Sez. L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 - 01) che, in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
Peraltro, in presenza di iscrizione all’albo, la prova dell’assenza di attività non è a carico della cassa, tanto più in mancanza di autodichiarazione fatta alla Cassa stessa circa di fatti eventualmente esonerativi dell’obbligo contributivo, circostanza questa che ha portata dirimente. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 b