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Decreto — n. 6765/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 6765/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Laria Pasquale, challenged a decision against INAIL and INPS but remained silent after the procedural proposal was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation, thereby terminating the case and ordering the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal of judgment definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction silence as renunciation judgment definition proposal forty day period litigation costs allocation condono delle spese procedurali anticipo spese tardivo spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16092/2024 R.G. proposto da : LARIA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 40, presso lo studio dell’avvocato RONGA MATTEO (RNGMTT79H18H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato BARBUTO GIUSEPPE (BRBGPP71S27F537Y) -ricorrente- contro INAIL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE N° 144 C/O INAIL, presso lo studio dell’avvocato FRASCONA' LORELLA (FRSLLL64M69C351Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PONTONE MICHELE (PNTMHL62S25F839G) -controricorrente- nonchè contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto e rappresentato e difeso d a ll’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) unitamente agli avvocati SCIPLINO ESTER ADA(SCPSRD66S47E974L), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSION E -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.5/2024 depositata il 17/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acc