Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Latorella Carmine, had not acted to pursue the case against Gh Napoli Spa after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming extinct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9994/2023 R.G. proposto da : LATORELLA CARMINE, elettivamente domiciliato in NAPOLI VICO LATILLA 18, presso lo studio dell’avvocato SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO (SCHRSR69L24F839I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCARELLI RENATO (LCRRNT75T09F839T) -ricorrente- contro GH NAPOLI SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA CARDUCCI, 42, presso lo studio dell’avvocato MESSINA MARIA ROSARIA (MSSMRS72D51F839J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASTIGLIONE FRANCESCO (CSTFNC51D20F839G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3796/2022 depositata il 12/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge . Così d