Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, representing a cooperative in liquidation, did not request a decision on the termination proposal, while the respondent, the Labor Inspectorate, argued for dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal is deemed renounced and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on the court's proposal for case definition within the prescribed forty-day period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22698/2023 R.G. proposto da : UNIQACOOP SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, D'ALFONSO ANNAMARIA SUSANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. RIZZO 72, presso lo studio dell’avvocato CELLI PAOLO (CLLPLA64A25H501Q) rappresentati e difesi dall'avvocato REHO GIOVANNI (RHEGNN62R11F842S) -ricorrente- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI RIMINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.245/2023 depositata il 03/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.